Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18783 del 26/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18783 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IADICICCO SALVATORE N. IL 18/05/1972
avverso l’ordinanza n. 688/2011 TRIBUNALE di CATANIA, del
16/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG ~t. •t:

9k-432 11.;”47 ° •

Data Udienza: 26/03/2013

ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza del 16.5.2012 il Tribunale di Catania , in composizione

monocratica e quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di revoca
dell’esecutività della sentenza formulata da IADICICCO Salvatore emessa dal
tribunale di Catania il 5.11.2010 e depositata il 10.1.2011. Il Tribunale si dilungava
nel sottolineare la condotta poco cristallina tenuta dallo IADICICCO, avvocato e quindi
conoscitore delle incrostazioni della procedura, cosicchè dopo essere stato dichiarato

avvenuto il 10.1.2011 per modificare l’elezione di domicilio in Catania, via Stellata
n. 13, mantenendo la nomina dell’avv.to Enzo Merlino. Detto difensore non accettava
la notificazione ex art. 157 c. 8 bis cod.proc.pen. , salvo ricevere la stessa a mani
presso la cancelleria in data 14.3.2011, ai sensi dell’art. 148 c. 4 cod.proc.pen.

Il

ricorrente nominava quindi altro difensore di fiducia, nella persona dell’avv. Maria
Fallico, già collaboratrice dello studio Merlino, in data 23.11.2011, quando ormai la
sentenza era divenuta irrevocabile e che di conseguenza richiedeva la rimessione in
termini. Alla luce di questi dati di fatto il tribunale a quo rilevava che sussistesse in
atti una più che ragionevole presunzione per ritenere che l’interessato avesse avuto
piena conoscenza non solo del procedimento a suo carico , ma anche dell’esito dello
stesso e del contenuto della sentenza ; che lo stesso si sottrasse alla notifica
dell’estratto contumaciale, eleggendo un nuovo domicilio, laddove la notifica venne
operata nelle mani del suo legale di fiducia, ad opera della cancelleria. Veniva quindi
rigettata l’istanza di restituzione nel termine che era stata avanzata dal nuovo
difensore avv.to Fallico.

2.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa

dell’interessato, per dedurre l’irregolarità della notifica dell’estratto contumaciale, in

ragione del fatto che venne eseguita al difensore e non al domicilio eletto. La nuova
elezione di domicilio era intervenuta tempestivamente all’Autorità procedente con le

formalità richieste dalla legge, cosicchè la mancata notifica dell’estratto presso il
nuovo domicilio rende nullo l’atto e del tutto sterili le ipotesi inerenti all’effettiva
conoscibilità della sentenza da parte dell’imputato. Viene quindi sottolineato che

l’intervenuta valida elezione di domicilio preclude che operi il meccanismo dell’art. 157
c. 8 bis cod.proc.pen. che prevede la notificazione nelle mani del difensore di fiducia,
sempre che costui non rifiuti la consegna tempestivamente , cosa che è intervenuta
nel caso di specie. Quindi all’imputato andava notificato l’estratto presso il domicilio
eletto non potendo detto atto essere surrogato dalla notifica al difensore intervenuta il
14.3.2011.

contumace nel giudizio di primo grado aveva atteso il deposito della sentenza,

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve infatti essere rilevato che la notificazione all’imputato non avvenne nelle
forme previste dal nostro ordinamento, atteso che l’intervenuta successiva modifica

contumaciale presso il domicilio eletto, non potendosi ritenere sufficiente la
notificazione a mani del difensore, avvenuta in data 14.3.2011, nelle forme peviste
dall’art. 157 c. 8 bis cod.proc.pen.
E’ stata la stessa Corte Costituzionale, con sentenza 136/2008 ad avere
evidenziato, nell’affrontare la questione di legittimità costituzionale dell’art.157,
comma 8 bis cod.proc.pen. , -sollevata in riferimento agli artt. 111, terzo comma, e
24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, nei confronti
dell’imputato non detenuto, che la notificazione di tutti gli atti
processuali successivi al primo, sia eseguita presso il difensore di fiducia- ad avere
affermato che la norma censurata valorizza il rapporto fiduciario tra l’imputato ed il

ledere

suo difensore, senza con ciò

i diritti dell’imputato,

restando in ogni caso aperta la possibilità di avvalersi delle forme ordinarie di notifica
degli atti sia per iniziativa del difensore, il quale può dichiarare
all’autorità

procedente

di

non

accettare

la

notificazione,

iniziativa dell’imputato, che può eleggere domicilio nella sua

sia

per
dimora

abituale, determinando in tal modo l’inapplicabilità della norma
censurata. Era stato del resto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con
arresto del 27.3.2008, n. 19602 che è nulla la notificazione eseguita a norma
dell’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. gen. presso il difensore di fiducia, qualora
l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni.
E’ l’interpretazione letterale che impone di addivenire a tale conclusione ,visto
che l’art. 157 cod.proc.pen. esordisce con l’inciso “salvo quanto previsto dagli artt.

161 e 162 cod,proc.pen….” , il che porta a ritenere che l’art. 157 c. 8 bis trova il suo
ambito di applicazione nei casi di mancata elezione o dichiarazione del domicilio.
Pertanto, nel caso di specie, l’omessa notifica del provvedimento conclusivo del
giudizio di primo grado e, in particolare, dell’estratto contumaciale della sentenza, al
domicilio dichiarato dal ricorrente -pur se indicato in prossimità al deposito della
sentenza- ha inciso sulla corretta procedura notificazionale che deve essere
completata con la notificazione nel domicilio eletto dell’imputato, per poter fare
decorrere i termini per l’impugnazione.

3

del luogo di elezione del domicilio comportava l’onere di notificare l’estratto

Per tutti questi motivi s’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata; va quindi dichiarata non esecutiva la sentenza e sospesa la relativa
esecuzione emessa dal Tribunale di Catania 5.11.2010, nei confronti dell’istante. Gli
atti vanno trasmessi al suddetto tribunale per la rinnovazione della notificazione
dell’estratto contumaciale.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata . Dichiara non esecutiva la
sentenza del Tribunale di Catania emessa il 5.11.2010 nei confronti di Salvatore
IADICICCO; sospende la relativa esecuzione . Dispone la trasmissione degli atti al
suddetto Tribunale per la rinnovazione della notificazione dell’estratto contumaciale.
Così deciso in Roma, addi’ 26 marzo 2013.

p.q.m.

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