Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18783 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18783 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CORSO GIUSEPPE nato il 28/02/1965 a LUCERA

avverso la sentenza del 13/07/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA

Data Udienza: 25/01/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Arnaldo Tascione, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;

1. Giuseppe Di Corso ricorre avverso la sentenza del 13 luglio 2015 con la
quale la Corte di appello dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Vasto del 15 aprile 2014, riteneva il Di Corso responsabile dei reati
di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi quale titolare
dell’omonima impresa individuale, dichiarata fallita il 25 luglio 2008, e quale
amministratore unico della Di Corso s.r.I., dichiarata fallita il 25 febbraio 2010,
assolvendo l’imputato per insussistenza del fatto dalla condotta distrazione di
cespiti dalla ditta individuale, riconoscendo le attenuanti generiche con giudizio
di prevalenza e rideterminando la pena.
La responsabilità dell’imputato era in particolare confermata per la
distrazione dalla ditta individuale di arredamenti, impianti di allarme, macchine
d’ufficio, un autoveicolo e merce destinata alla rivendita, omettendo di
richiederne il fallimento ed aggravandone il dissesto; per la distrazione dalla
società di attrezzature commerciali; e per la sottrazione della contabilità della
società al fine di recare pregiudizio ai creditori e in modo da rendere impossibile
la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

2. Il ricorrente propone due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla sussistenza dei fatti contestati, osservando, quanto alla distrazione in
danno dell’impresa individuale, come nella stessa sentenza impugnata si desse
atto che la valutazione delle rimanenze era oggetto di una stima approssimativa
e che il valore delle rimanenze iniziali riportato nel libro inventari era falsato. Per
ciò che riguarda la bancarotta contestata nella gestione della società, il ricorrente
rileva che la prova della distrazione delle attrezzature e della sottrazione della
contabilità, tenuto conto che i consulenti avevano riferito di come fosse
impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale, era presuntiva rispetto
alla prospettabilità di una condotta meramente negligente, e lamenta mancanza

2

RITENUTO IN FATTO

di elementi dimostrativi che l’omissione contabile fosse motivata dall’intento di
danneggiare i creditori.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sull’elemento
psicologico dei reati, richiamando giurisprudenza sia pure minoritaria sulla
necessità della volizione del dissesto, nella specie non ricollegabile alla
distrazione delle rimanenze in considerazione della distanza temporale fra la
formazione delle stesse ed il fallimento, e lamentando comunque la mancata
valutazione di circostanze contrastanti con l’intento di frode in danno dei

ottenere credito per continuare l’attività, la svendita delle merci nel 2008 per far
fronte ai debiti e il mantenimento all’attivo di immobili di proprietà dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sulla sussistenza dei fatti contestati è inammissibile.
Con riguardo in primo luogo alla contestata condotta di bancarotta per
distrazione commessa nella gestione dell’impresa individuale dell’imputato, le
censure del ricorrente, che si appuntano per il vero solo sulla distrazione delle
rimanenze e non anche su quella, pure addebitata, di arredamenti, impianti di
allarme, macchine d’ufficio e un autoveicolo, sono generiche nel riferimento
all’inattendibilità del dato documentale emergente dal libro inventari, superato
da quanto osservato nella sentenza impugnata in ordine all’accertato acquisto di
merce del valore di euro 167.000 ed alla stima in misura largamente inferiore
delle rimanenze fisicamente rinvenute in sede di inventario. Altrettanto generico
è il rilievo del ricorrente sul carattere approssimativo di tale stima, enunciato
dalla Corte territoriale con esclusivo riferimento alla precisione matematica del
valore delle rimanenze, e non alla validità del metodo adottato ed alla esistenza
di una consistente differenza fra le rimanenze rinvenute e le merci acquistate;
tanto risultando evidente da quanto più dettagliatamente osservato nella
sentenza di primo grado, ove si rilevava che il curatore stimava le rimanenze in
base al conto materiale dei capi ed all’attribuzione agli stessi di valori desunti,
per capi similari, dalle fatture disponibili, e che all’esito di tale conteggio il valore
complessivo delle merci esistenti era accertato in misura pari ad un quarto di
quello documentato dalle fatture di acquisto.
Anche le doglianze relative alle condotte di bancarotta patrimoniale e
documentale commesse nella gestione della fallita società Di Corso sono
generiche nella denuncia di presuntività della prova della distrazione delle
attrezzature, la cui sussistenza era viceversa logicamente motivata dai giudici di
3

creditori, in particolare la sopravalutazione delle rimanenze iniziali, finalizzata ad

merito con il mancato rinvenimento dei beni, e nel riferimento alla possibilità che
il disordine contabile fosse dovuto a mera negligenza, altrettanto motivatamente
esclusa nella sentenza impugnata ponendo coerentemente in relazione
l’irricostruibilità della gestione contabile con la sparizione delle attrezzature.

2. Il motivo dedotto sull’elemento psicologico dei reati è anch’esso
inammissibile.
Il ricorso è sul punto manifestamente infondato in quanto articolato

contenuto comprendente la volizione del dissesto o lo specifico intento di frode in
danno de, creditori; essendo invece sufficiente ai fini della configurabilità
dell’elemento psicologico del reato, secondo i principi affermati dalla
giurisprudenza di legittimità (con l’unica ed ormai ampiamente superata
pronuncia dissenziente citata dal ricorrente di cui a Sez. 5, n. 47502 del
24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493), la consapevolezza dell’imputato di dare, a
beni costituenti il patrimonio della fallita, una destinazione diversa rispetto alle
finalità dell’impresa, e pregiudizievole per la garanzia dei creditori (Sez. 5, n.
35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014,
Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 3299 del 14/12/2012, Rossetto, Rv.
253932; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214; Sez. 5, n. 11899
del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246357). Consapevolezza, questa, rispetto
all’esistenza della quale sono all’evidenza prive di decisività, oltre ad essere
oggetto di mere asserzioni in fatto, le circostanze indicate dal ricorrente nella
sopravalutazione delle rimanenze iniziali, nella la svendita delle merci e nel
mantenimento all’attivo di immobili di proprietà dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in euro 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 25/01/2018

Depositaw
Roma, lì 29

qao,c04fila

u

nell’attribuzione, al dolo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di un

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA