Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18783 del 23/03/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18783 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lazzini Riccardo, nato il 03/11/1979

avverso la sentenza n. 2074/2014 del 18/06/2015 della Corte di appello di
Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 23/03/2017

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, salvo che in
punto di mancata concessione del beneficio della non menzione, ha
integralmente confermato la sentenza 3/5/2013 con la quale il Tribunale di Luca
aveva dichiarato Lazzini Riccardo, quale coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione nella ditta Edilfusco s.r.I., responsabile per aver cagionato, in
cooperazione colposa con Fusco Vincenzo (amministratore unico della società,

negligenza ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, lesioni colpose gravi ai danni del lavoratore Bianchi Agostino.
In data 1 settembre 2008 era infatti accaduto che quest’ultimo, mentre
stava rientrando nel cantiere situato in Seravezza (LU), transitando dall’ingresso
principale che insisteva su una parte di solaio coperta da travetti di legno con
pedane metalliche, precipitava sul pavimento del piano interrato a causa di una
apertura che si creava nel solaio per effetto dello spostamento delle pedane
metalliche che non erano fissate e si erano mosse al suo transito.
Al Lazzini, oltre alla colpa generica, veniva contestato di non aver
segnalato, contrariamente a quanto previsto dall’art. 158 comma 2 lettera a del
d. Igvo n. 81/2008, al committente che l’apertura lasciata nel solaio doveva
essere circondata da normale parapetto o da tavola fermapiede oppure fosse
coperta con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del
piano di calpestio dei ponti di servizio.

2.Avverso la sentenza della Corte d’Appello, tramite difensore di fiducia,
propone ricorso il Lazzini, articolando 5 motivi di doglianza.
2.Nel primo e nel secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in punto di conferma delle ordinanze istruttorie (rese in sede di
verbale di udienza 7/12/2012, p. 8 e in sede di verbale di udienza 30/1/2013, p.
9 e in sede di verbale di udienza 26/4/2013, p. 12) con le quali il Giudice di
primo grado aveva sospeso la camera di consiglio disponendo l’acquisizione di
nuove prove (ordinanze che vengono allegate al ricorso ai fini dell’autosufficienza
dello stesso).
Il ricorrente deduce che il Tribunale non aveva motivato in ordine alla
assoluta impossibilità di decidere all’esito della camera di consiglio e della
assoluta necessità di assumere prove documentali e testimonianze, indicandone,
quanto meno il tema; e la Corte territoriale, incorrendo nei vizi denunciati, ha
ritenuto che la motivazione fosse sufficiente, ancorché stringata. Così operando,
il Giudice di primo grado avrebbe leso il suo diritto al contraddittorio, proprio
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nei cui confronti si è proceduto in separato procedimento), per colpa, con

perché non avrebbe reso il suo difensore edotto sugli aspetti del reato contestato
che richiedevano un rafforzamento probatorio. E, d’altra parte, la Corte
d’appello, oltre che in maniera contraddittoria ed illogica, avrebbe motivato
senza dare risposte alle specifiche doglianze proposte in sede di atto di appello.
In definitiva, secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado doveva
essere dichiarata nulla proprio perché illegittimamente assunte (e, quindi,
inutilizzabili) erano le prove sulla base delle quali essa era stata emessa.
2.2. Nel terzo si denuncia vizio di motivazione in punto di accertata

Il ricorrente deduce che la Corte, dopo aver correttamente affermato che
su di lui gravava soltanto un obbligo di alta vigilanza sui lavori, ha erroneamente
valutato ed illogicamente travisato le dichiarazioni rese dal teste Bresciani Elvio
(allegate in copia al ricorso) su un punto di fondamentale importanza: quello cioè
relativo alla messa in sicurezza di tutte le “bocche di lupo”, esclusa quella
oggetto del sinistro, ovvero, al contrario, quello relativo alla mancata messa in
sicurezza di tutte le bocche di lupo, compresa quella riguardata dal sinistro.
In definitiva, secondo il ricorrente, detto punto assumerebbe una valenza
decisiva al fine di valutare la sussistenza sia del profilo di colpa a lui contestato
che il nesso di causalità tra lo stesso e l’evento verificatosi: l’infortunio, invero, si
sarebbe verificato a causa di un’azione imprevedibile di un terzo che, dopo che
lui si era allontanato dal cantiere, aveva inopinatamente rimosso i chiodi che
fissavano saldamente le pedane al suolo.
2.3. Nel quarto si denuncia vizio di motivazione in punto di accertata
mancata fissazione delle tavole a protezione delle coperture.
Il ricorrente deduce che la Corte sarebbe incorsa nel vizio denunciato
laddove ha ritenuto che, poiché nelle foto agli atti non risultavano le impronte
dei fori da inchiodatura, se ne doveva dedurre, oltre ogni ragionevole dubbio, la
mancanza stessa dell’inchiodatura. Le piccole dimensioni delle “teste” dei chiodi;
la difficoltà, per l’occhio umano, di vedere le impronte dei fori dei chiodi; la
disponibilità, da parte della Corte di merito, di fotocopie delle fotografie scattate
dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria; la mancanza di qualsiasi ingrandimento sul
punto controverso: sarebbero tutti elementi indicativi dell’illogicità della
deduzione operata dalla Corte di appello.
2.4. Nel quinto ed ultimo motivo si denuncia vizio di motivazione in punto
di ritenuta non attendibilità della persona offesa.
Il ricorrente, nel sottolineare che era risultato provato che lui si era recato
nel cantiere anche la stessa mattina del sinistro, deduce che la Corte territoriale
ha omesso di fornire logiche motivazioni sul perché ha ritenuto non attendibile il
Bianchi, cioè la persona offesa laddove lo stesso aveva dichiarato che, dopo che

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irregolarità di una ovvero di tutte le bocche di lupo.

il Lazzini aveva terminato il controllo del cantiere, qualcuno aveva
inopinatamente schiodato le tavole a sua insaputa (ad insaputa cioè del Lazzini).
Secondo il ricorrente, sarebbe illogico ritenere che il Bianchi sul punto non era
attendibile soltanto perché: a) non aveva indicato il nome e il cognome della
persona che avrebbe compiuto lo “sconsiderato gesto di rimozione dei chiodi che
tenevano ferme le tavole”, e non aveva indicato con precisione le ragioni per le
quali ciò sarebbe stato fatto, b) dalla documentazione fotografica risultava la

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il
reato estinto a seguito di intervenuta prescrizione, maturata dopo la pronuncia
della sentenza impugnata (che risale al 18 giugno 2015).
Invero, il reato risulta commesso in data 1 settembre 2008, ragion per
cui, in assenza di cause di sospensione, il termine prescrizionale, pari ad anni 7 e
mesi 6, risulta abbondantemente maturato. E non si ravvisano profili di
inammissibilità del ricorso.
D’altra parte, non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 comma 2 c.p.p., avuto riguardo agli elementi di responsabilità messi
in evidenza da entrambi i Giudici di merito, desumibili in particolare dalla
deposizione dell’Ispettore Bresciani, teste qualificato che aveva effettuato le
indagini a seguito dell’infortunio, oltre che dai rilievi fotografici, particolarmente
chiari, scattati in quell’occasione (elementi a fronte dei quali è stata ritenuta
sfumare la rilevanza delle generiche dichiarazioni rese dal teste Gambino,
dedotto dalla difesa ed è stata ritenuta “del tutto inattendibile” la testimonianza
della persona offesa, in relazione alla quale è stata disposta la trasmissione degli
atti alla Procura della Repubblica di Lucca).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il

/03/2017.

Il Consiglier estensore

Il Presidente

Pasquale ianniti

Rocco Marco Blaiotta

mancanza delle impronte dei fori da inchiodatura.

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