Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18782 del 26/03/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18782 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’ANGELO GIOVANNI N. IL 16/07/1975
avverso l’ ordinanza n. 2117/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 14/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/ci:Mite le conclusioni del PG kbatt.
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MI.:
n’oru .
Data Udienza: 26/03/2013
ritenuto in fatto
1.
Con provvedimento del 14.2.2012 il presidente del
Tribunale di
Sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo interposto da D’ANGELO Giovanni
avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza di Bologna aveva rigettato
l’istanza di liberazione anticipata per il periodo del presofferto, sul presupposto che
indipendentemente dalla valutazione della condotta tenuta nel corso della custodia
dell’opera rieducativa.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto pel
tramite del difensore, per dedurre erronea applicazione dell’art. 54 OP, nonché difetto
di motivazione sul punto. I reati commessi dall’istante alla fine dell’anno 2007 sono
stati considerati ostativi all’applicazione del beneficio della liberazione anticipata con
riguardo a semestri antecedenti di oltre un anno rispetto alle indicate violazioni
comprese tra il 2005 ed il 2006, sulla base di un generico riferimento alla
commissione degli stessi, senza che venisse replicato agli argomenti difensivi proposti
con il reclamo; mancherebbe quindi una motivazione sulla esclusione della
liberazione anticipata per retroattiva valenza negativa della successiva condotta
irregolare.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Seppure con una motivazione succinta , il Tribunale a quo ha operato il rigetto
del reclamo in conformità con l’orientamento formatosi in sede di legittimità, secondo
cui il fatto di aver commesso reati successivamente al periodo in relazione al quale
si chiede il beneficio deve essere letto in chiave dimostrativa della non riuscita
dell’opera rieducativa. E’ stato infatti affermato che se di regola è la condotta del
condannato nel corso della detenzione che deve formare oggetto della valutazione del
giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio di
cui all’art. 54 0.P., anche un comportamento posto in essere dopo il ritorno in libertà
può giustificarne retroattivamente il diniego (Sez. I, 13.5.2010, n. 20889). Nel caso
di specie il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che in epoca successiva di circa
un anno il periodo di detenzione oggetto di scrutinio, il D’Angelo ha reiteratamente
commesso reati che conclamano il sostanziale rifiuto della risocializzazione cui le
2.
cautelare , l’istante aveva compiuto successivamente reati sintomatici di fallimento
attività di trattamento penitenziario erano state preordinate e sulla base di tale
evidenza è stato legittimamente motivato il rigetto dell’istanza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 26 Marzo 2013.