Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18782 del 25/01/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18782 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIMMARUTA MARIO nato il 18/03/1970 a NAPOLI
avverso la sentenza del 23/04/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
Data Udienza: 25/01/2018
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
quale la Corte di appello dell’Aquila, confermando la sentenza del Tribunale di
Pescara del 14 marzo 2013, riteneva il Cimmaruta responsabile del reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso quale socio accomandatario della
Futuro Education s.a.s., dichiarata fallita il 18 ottobre 2016.
La responsabilità dell’imputato era in particolare affermata per la distrazione
di prodotti per telefonia del valore di C 13.186,73.
2. Il ricorrente propone due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge nella redazione di una
motivazione apparente, in quanto sostanzialmente descrittiva dei fatti riportati
nell’imputazione e priva di riferimenti ai dati probatori.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sull’affermazione di
responsabilità, lamentando la contraddittorietà della motivazione in ordine
all’effettivo ingresso nella fallita dei beni di cui è contestata la distrazione, in
quanto ritenuto in base alle fatture di acquisto degli stessi, rispetto ad una
situazione nella quale, come rilevato anche nella relazione del curatore, la
ricostruzione del patrimonio della società era stata resa impossibile da un furto
nel negozio della stessa. Il ricorrente rileva altresì l’omessa valutazione delle
dichiarazioni dei dipendenti, da cui risultava che la società aveva proceduto ad
una svendita delle giacenze finalizzata alla chiusura dell’attività, ed il contrasto
del ritenuto intento distrattivo con la proposta concordataria e il modesto
importo del passivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi dedotti, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto
entrambi relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato, sono
inammissibili.
2
1. Mario Cinnmaruta ricorre avverso la sentenza del 23 aprile 2015 con la
La censura di carenza motivazionale è manifestamente infondata nel
momento in cui la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, non si riduceva all’esposizione dei fatti di cui all’imputazione, ma
indicava specificamente gli elementi di prova, in ordine all’ingresso della fallita
dei beni poi non rinvenuti, nelle fatture di acquisto degli stessi.
Altrettanto manifestamente infondata è la doglianza di contraddittorietà di
tale riferimento probatorio rispetto all’impossibilità di ricostruire la contabilità
della fallita, circostanza che non incide sulla significatività probatoria delle
dimostrative degli acquisti dei beni.
La censura di omessa valutazione delle dichiarazioni dei dipendenti della
fallita, sulla svendita delle giacenze di magazzino della stessa, è generica ove
non si confronta con quanto osservato dalla Corte territoriale sull’impossibilità di
riferire tale svendita ai beni oggetto dell’imputazione; così come generico, in
quanto relativo ad elementi privi di alcuna decisività, è il riferimento del
ricorrente alla proposta concordataria ed all’importo del passivo, che non sono
incompatibili con la condotta distrattiva.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in euro 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 25/01/2018
Il Presidente
Il Consiglierp–e\stensore
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Depositato in Cancelleria
Roma, lì …..
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fatture, in quanto non smentite da elementi di segno contrario, quali