Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18782 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18782 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PATTI ANTONINO nato il 21/04/1958, avverso l’ordinanza del
22/10/2013 del Tribunale del Riesame di Roma;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha
concluso per il rigetto;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza in data 22/10/2013, il Tribunale del Riesame di
Roma – decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento
pronunciato dalla sesta sezione di questa Corte con sentenza n°
31106/2013 – confermava l’ordinanza con la quale, in data 12/04/2013,
il giudice per le indagini preliminari del tribunale della medesima città,
aveva applicato a PATTI Antonino la misura della custodia cautelare in
carcere per i reati di cui agli artt. 73 dpr 309/1990 (capo sub AAA), art.
56-629 (capo sub BBB) e 81-629 (capo sub CCC) perpetrati ai danni di
Crudo Giuseppe.

Data Udienza: 09/04/2014

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto nuovamente ricorso per cassazione deducendo
che:
2.1. il tribunale, nel valutare l’attendibilità intrinseca del chiamante

dichiarazioni accusatoria fossero reiterate, coerenti e disinteressate. Nel
caso di specie, ad avviso del ricorrente, i suddetti requisiti mancavano:
a) perché la chiamata in reità, in ordine ai pretesi episodi di estorsione,
era stata effettuata a seguito di un evidentemente ripensamento del
Crudo nell’ambito di un interrogatorio dallo stesso reso dinanzi al
Pubblico Ministero; b) perché erano prive di coerenza logica in ordine
alla cessione di stupefacente che il ricorrente avrebbe effettuato al
Crudo; c) perché non erano disinteressate essendo tese a coprire
l’identificazione di tal Marco e di tal Roberto, oltre che ad evitare di
vedere aggravata la sua posizione processuale in ordine ai numerosi
episodi corruttivi in cui si trovava coinvolto;
2.2. il Tribunale, poi, quanto all’attendibilità estrinseca, aveva
motivato in modo carente ed erroneo avendo posto a carico del
ricorrente un improprio onere probatorio sia in ordine alla prova che il
Crudo fosse tossicodipendente, sia in ordine alla identificazione degli
amministratori della “Laterizi”;
2.3. il Tribunale, infine, aveva motivato solo in modo apparente
sulla natura giuridica in ordine alla pretesa estorsione da qualificarsi,
piuttosto, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
2.4. il Tribunale, infine, era incorso in un errore di fatto nella parte
in cui aveva sostenuto che Marco e Roberto fossero persone inesistenti,
laddove, dalle intercettazioni si desumeva che erano persone realmente
esistenti e che costituivano anche un elemento portante del capo sub
CCC) della contestazione.

3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

2

in reità (ossia la parte offesa Crudo Giuseppe) non aveva accertato se le

3.1. Questa Corte di legittimità, nell’annullare la precedente
ordinanza del Tribunale del Riesame, aveva così motivato:

«a fronte

delle dettagliate deduzioni difensive contenute nella memoria depositata
dinanzi al Tribunale in ordine alla inattendibilità intrinseca delle accuse
del Crudo, coindagato in altri reati nell’ambito del medesimo

mosse, il provvedimento – in relazione ai capi AAA) e BBB) – si è limitato
ad un apodittico giudizio di coerenza ed attendibilità delle dichiarazioni
del Crudo ed al generico rinvio all’attività di intercettazione oltrechè – in
un non meglio specificato senso parziale – alle dichiarazioni dello stesso
Patti, omettendo così una effettiva verifica delle accuse del Crudo alla
stregua del parametro di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3. Anche per
quanto riguarda il capo CCC) il provvedimento si limita a rieditare
alcune espressioni captate del Patti al fine di giustificare uno stato di
soggezione del Crudo senza rispondere alla questione posta dalla difesa
della ricostruzione dei rapporti all’interno dei quali il Patti era
intervenuto, equiparando senz’altro ed ingiustificatamente la pressione
minacciosa esercitata dal Patti con la natura estorsiva della stessa,
specie se si tiene conto della contestuale considerazione in ordine alla
mancanza di elementi concreti per definire il rapporto tra il Crudo ed il
tale Marco».
Non resta, quindi, che verificare se il tribunale, in sede di rinvio,
abbia colmato la lacuna motivazionale stigmatizzata dalla Corte e cioè:
a) se sia stata verificata l’attendibilità intrinseca del Crudo; b) se siano
stati accertati riscontri esterni; c) se siano stati individuati gli elementi
costitutivi del contestato reato di estorsione di cui al capo sub CCC).

3.2.

ATTENDIBILITÀ INTRINSECA DELLE DICHIARAZIONI DI CRUDO: il

Tribunale affronta la suddetta problematica da pag. 10 a pag. 20
dell’ordinanza impugnata in cui, dopo avere preso in esame, punto per
punto, ogni singola doglianza dedotta in merito dal ricorrente, le confuta
e spiega le ragioni per le quali doveva ritenersi «dimostrata la coerenza
intrinseca delle dichiarazioni di Crudo Giuseppe, che ha inteso rivelare la
verità nel corso del medesimo interrogatorio, sia pure dopo la breve

procedimento, al Patti ed alla assenza di riscontri esterni alle accuse

interruzione determinata dalle esigenze dell’Ufficio di Procura, essendosi
reso conto che ormai non aveva più nulla da temere da Patti Antonino».

Sul punto, va anche rilevato che la misura cautelare nell’ambito
della quale sono stati formulati i capi d’incolpazione, è successiva ad
un’altra misura cautelare ordinata nell’ambito di un più ampio

di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una
pluralità di reati contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro il
corretto funzionamento della P.A., oltre a numerosi reati fine di
corruzione, falsità documentale ed accesso abusivo ad un sistemo

informatico. Nell’ambito di tale ultimo procedimento, il Patti è descritto
come uno dei personaggi più pericolosi, e lo stesso Crudo è stato colpito
da ordinanza di custodia cautelare per i reati di corruzione (tutta la
vicenda processuale è riassunta nell’ordinanza impugnata da pag. 1 a
pag. 6).
Pertanto, ove si inquadrino i (limitati) episodi in esame nell’ambito
di una ben più complessa vicenda processuale, non è difficile giungere
alla conclusione che l’ordinanza impugnata è motivata in modo
amplissimo, logico e coerente e che tutte le doglianze dedotte, sono
meramente reiterative, o aspecifiche o generiche perché tendono a
frazionare l’intero quadro indiziario.
Ad es. il ricorrente sostiene:
che il Tribunale non avrebbe valutato che la chiamata in reità era
frutto di un ripensamento (pag. 3 del ricorso): ma, è sufficiente il rinvio
alla lettura della pag. 10 dell’ordinanza, per avvedersi che questa è
stata la prima doglianza alla quale il tribunale ha puntualmente risposto.
che le minacce da lui profferite al Crudo si riferivano alle
inadempienze di costui in ordine a promesse effettuate (pag. 4 del
ricorso): ma, sul punto, il tribunale (pag. 18 ordinanza), ha ampiamente
spiegato i motivi per cui, in realtà, quelle minacce era relative ad «un
credito che il Patti esige esclusivamente per sé stesso […]»: la censura,

quindi, non essendo ravvisabile nella motivazione alcun vizio
motivazionale, è meramente alternativa e reiterativa;

4

procedimento a carico di 31 indagati ai quali è stato contestato il delitto

che il Crudo aveva interesse a mentire: ma il tribunale (pag. 19)
smentisce tale affermazione rilevando che, in realtà, aveva ammesso gli
addebiti di cui era accusato;
che era incorso in un errore di fatto nella parte in cui aveva
sostenuto che Marco e Roberto fossero persone inesistenti: il che non è

In altri termini, tutto il ricorso è strutturato sulla tesi difensiva
(negazione di cessione di cocaina al Crudo; negazione di averlo
minacciato per estorcergli il pagamento), ma senza che vengano
evidenziati vizi motivazionali nella ricostruzione dei fatti effettuata dal
tribunale in linea con la tesi accusatoria.

3.3.

ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA DELLE DICHIARAZIONI DI CRUDO: i l

tribunale affronta la suddetta problematica a pag. 21 e 22 dell’ordinanza
impugnata ed indica due riscontri: a) la tossicofilia de! Crudo; b) la
posizione esattoriale della Laterizi s.r.l.
Il ricorrente, in questa sede, si è doluto della motivazione nella
parte in cui il tribunale avrebbe posto a suo carico un improprio onere
probatorio sia in ordine alla prova che il Crudo fosse tossicodipendente,
sia in ordine alla identificazione degli amministratori della “Laterizi”.
In realtà, il Tribunale (pag. 21), dopo avere affermato che non vi
era ragione per dubitare di quanto affermato dal Crudo (le cui
dichiarazioni in ordine alla società Laterizi erano state riscontrate
dall’intercettazione telefonica del 22/06/2011 alle ore 9,43), si è limitato
solo ad affermare che la difesa, ove avesse ritenuto di contrastare i
suddetti indizi, ben avrebbe potuto rendersi parte diligente anche
attraverso un semplice onere di allegazione e/o richiesta istruttoria al
Pubblico Ministero.

3.4.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI:

sul punto, il ricorso è

assolutamente generico, sicchè non può che ribadirsi quanto affermato
dal tribunale che, dopo avere illustrato la tesi difensiva (pag. 9), l’ha
disattesa definendola “oscura” (pag. 22).

5

vero (cfr pag. 20 lett. d).

4. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA

CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 4 disp. att.
Cod. proc. pen..

il ricorso e

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