Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18781 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18781 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Cerpja Robert alias Cerpja Fatos, CUI 01T993N, nato in Albania il 11/05/1973

avverso la sentenza del 12/07/2016 della Corte di appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale
Fimiani, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Andrea Sighieri, che ha concluso riportandosi ai motivi.

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato,
anche agli effetti civili, la condanna, all’esito di giudizio abbreviato, di Cerpja
Robert per il delitto di lesioni personali gravissime in danno di Shahaj Valbona e
per la contravvenzione di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, per il tramite suo difensore,

2.1 Con il primo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva a seguito
della dichiarata inutilizzabilità delle indagini difensive compiute all’estero.
Assume il ricorrente che la decisione sarebbe giuridicamente errata e che
avrebbe comportato l’illegittima esclusione di prove rilevanti ai fini della
concessione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare le dichiarazioni
raccolte dal difensore all’estero infirmerebbero l’attendibilità della persona offesa
che, difformemente dal vero, dipingerebbe l’imputato come persona violenta
anche nei rapporti con i propri familiari.
In subordine propone questione di legittimità costituzionale dell’art. 391 bis
cod. proc. pen., se interpretato nel senso di escludere la facoltà per il difensore di
raccogliere dichiarazioni all’estero, per contrasto con gli artt. 111 e 24 Cost.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine
al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la confessione
dell’imputato, la collaborativa condotta processuale, la resipiscenza dimostrata con
il parziale risarcimento del danno.

3. Il difensore deposita memoria, con cui illustra i motivi proposti, insistendo
sull’inattendibilità della persona offesa, che sarebbe consacrata in una sentenza
definitiva allegata alla memoria.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Il motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen. è
inammissibile.
5.1 Anzitutto è di palmare evidenza che il difensore può svolgere indagini
difensive nelle forme di cui agli artt. 391 bis e ss., nell’ambito, quindi, del territorio
nazionale.
La raccolta della prove all’estero è disciplinata da norme specifiche, che non
contemplano l’attività di assunzione diretta ad iniziativa del difensore.
2

articolando due motivi.

Pertanto va condiviso il principio elaborato dalla Corte di legittimità secondo
cui sono inutilizzabili gli atti raccolti dal difensore attraverso investigazioni dallo
stesso compiute all’estero, giacché, secondo i principi generali del codice di
procedura penale, i risultati di attività di acquisizione probatoria svolta all’estero
sono utilizzabili solo attraverso l’espletamento di rogatoria, cui non può fare ricorso
il difensore (Sez. 1, n. 23967 del 29/05/2007, Kaneva, Rv. 236594).
La decisione dei giudici di merito è corretta.
La censura sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata.

irrilevante ai fini del decidere.
Un ipotetico giudizio di illegittimità costituzionale dell’art. 391 bis cod. proc.
pen. non influirebbe sull’esito del presente giudizio, posto che, in base alla stessa
prospettazione della parte, gli atti da acquisire non potrebbero mai assurgere a
prova decisa ai sensi dell’art. 606 comma

1 lett. d) cod. proc. pen., poiché

inciderebbero non sulla responsabilità dell’imputato (Sez. 2, n. 21884 del
20/03/2013, Cabras, Rv. 255817), ma solo su un aspetto secondario della
motivazione, quale è quello relativo alla concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
Peraltro, secondo gli assunti del ricorrente, gli atti dichiarati inutilizzabili
avrebbero consentito al giudice di conoscere aspetti positivi della personalità
dell’imputato, soprattutto in merito ai buoni rapporti intrattenuti con la famiglia
della vittima. Tali elementi sarebbero, tuttavia, privi di qualunque rilievo, anche ai
limitati fini in rassegna, poiché le ragioni del diniego delle attenuanti generiche da
parte dei giudici di merito riposano aliunde (cfr. infra paragrafo 6).

6. Il secondo motivo è inammissibile.
La Corte di appello nega all’imputato le circostanze attenuanti generiche
ritenendo ostativo il precedente penale di condanna alla pena di dodici anni di
reclusione per i delitti di rapina, lesioni, sequestro di persona, detenzione illegale
di armi, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, false dichiarazioni a
pubblico ufficiale. Inoltre il giudice di merito reputa non completamente genuina
la confessione resa dall’imputato, che avrebbe cercato di sminuire il proprio ruolo.
Si tratta di motivazione non illogica né contraddittoria, che è insindacabile in
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), tenuto conto
che, secondo ius receptum, non occorre che il giudice di merito, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
3

5.2 La questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente è

rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/01/2018

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA