Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18780 del 22/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18780 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL GAUDIO PATRIZIA N. IL 17/10/1975
nei confronti di:
D’AMORA GENNARO N. IL 03/09/1975
D’AMORA GIOVANNI N. IL 07/08/1980
NARDUCCI ANNA MARIA N. IL 15/11/1948
avverso la sentenza n. 2996/2014 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 02/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv:;

Data Udienza: 22/01/2015

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Mario Pinelli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, con

dichiarato non doversi procedere nei confronti di D’Amora Gennaro, D’Amora
Giovanni e Narducci Anna Maria per il reato di lesioni personali contestato in
danno di Del Gaudio Patrizia perché “improcedibile per difetto di querela”.
Argomenta il giudicante che il fatto è del 3/7/2012, mentre la querela è stata
presentata solo il 2/10/2012; vale a dire, oltre il termine di novanta giorni
prescritto dalla legge.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore di
Del Gaudio Patrizia, costituitasi parte civile, lamentando l’erronea applicazione
dell’art. 124 cod. pen., dovendosi computare a mesi, e non a giorni, il termine
per la proposizione della querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
L’art. 124 cod. pen. stabilisce che il diritto di querela non può essere
esercitato “decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il
reato”. Da ciò si arguisce che il termine per proporre la querela è di tre mesi e
non di novanta giorni, decorrente dalla notizia del fatto che costituisce il reato; la
scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica, ex art. 14 cod. pen., nel
giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il
calendario comune, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto
ogni singolo mese (Cass., n. 9572 del 25/1/2008). Ne consegue che il termine
per proporre querela scadeva, nel caso di specie, il 3/10/2012. Pertanto, la
querela presentata il 2/10/2012 è tempestiva. La sentenza va annullata con
rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo esame.

2

sentenza del 2/4/2014, emessa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., ha

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torre
Annunziata.

Così deciso il 22/1/2015

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