Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1878 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1878 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SCIVOLI LIBORIO N. IL 10/03/1973
avverso la sentenza n. 1915/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

Scivoli Liboiio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Brescia in data 20-2-2012 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp
, accertato in Ponte S. Pietro il 4-10-07.
Il ricorrente deduce insussistenza dell’elemento oggettivo del reato poiché l’imputato
, di ritorno dal SERT , dove era stato autorizzato a recarsi , venne arrestato mentre era
in attesa dell’autobus delle 15,38 , avendo perso quello delle 15, 08 e quello delle
15,23 , in considerazione del tragitto tra il SERT, da cui era uscito intorno alle 15 , e
la fermata. Lamenta poi la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche e l’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come lo stesso imputato avesse dichiarato di essersi recato
in riva al fiume , per una breve passeggiata, così violando la prescrizione di rientrare
nel più breve tempo possibile presso la propria abitazione.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e all’applicazione della recidiva sono insindacabili
in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata
, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali da cui è
gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 29 11 12 .

OSSERVA

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