Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18779 del 19/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18779 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARKU GENC nato il 09/03/1985 a PUKE( ALBANIA)

avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 19/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze, in
parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Pistoia, in data

in relazione ai reati allo stesso ascritti nei capi A); B); C) e D)
dell’imputazione, escludeva l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. in
relazione ai reati, cli cui ai capi ai capi A), B) e C), nonché l’aggravante
ex art. 625 comma 1 n. 7 c.p. quanto al reato di cui al capo C);
dichiarava, altresì, non doversi procedere in relazione al reato da ultimo
indicato, per difetto di querela, con conseguente rideterminazione
dell’entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo,
confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2.

Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione Marku
Genc, lamentando: 1) violazione di legge, in ordine al riconoscimento,
da parte del giudice dell’appello, dell’aggravante della violenza sulle
cose, basato sul solo fatto che la persona offesa ha affermato in sede di
denuncia che la porta del locale lavanderia era stata forzata, in quanto,
premesso che l’aggravante in questione, per giurisprudenza costante,
sussiste solo qualora l’agente abbia realizzato una manomissione della
res, con conseguente danneggiamento della stessa, nel caso di specie
l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 c,p. avrebbe potuto
configurarsi solo qualora l’asserita forzatura della porta avesse
determinato il danneggiamento della stessa, circostanza mai riferita, né
dalla persona offesa, né dall’imputato; 2) vizio di motivazione, in
ragione del travisamento della prova in cui è incorsa la corte d’appello
nell’affermare che la persona offesa ha riferito di un’effrazione subita
dalla porta della lavanderia, asserzione ultronea ed ingiustificata rispetto
alla denuncia della stessa persona offesa in cui quest’ultima ha fatto
riferirnento solo ed unicamente ad una forzatura; 3) la manifesta
illogicità della motivazione, in quanto la corte di appello, pur affermando
la sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, non ha

23.6.2015, aveva condannato Marku Genc alla pena ritenuta di giustizia,

comunque escluso che potessero essere espletati degli approfondimenti
istruttori volti ad escludere la ricorrenza dell’aggravante, che non hanno
trovato seguito a causa della scelta dell’imputato di definire il processo
con rito abbreviato; 4) violazione di legge nella determinazione

violato il precetto dell’art. 56 c.p., laddove ha considerato il delitto
tentato come un’attenuante rispetto al reato consumato, anziché come
una fattispecie autonoma di reato; 5) vizio ci motivazione in ordine alla
mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della
pena.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.
4. Manifestamente infondati appaiono i primi tre motivi di ricorso.
Ed invero, con particolare riferimento al delitto di tentato furto, di cui al
capo B) dell’imputazione, la corte ha correttamente rilevato come “dal
controllo effettuato a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine la
porta” (di accesso al locale ove avrebbe dovuto consumarsi il furto
programmato) “era risultata forzata”.
Ciò appare sufficiente ac integrare l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2),
c. p., , ;oto il profilo della violenza sulle cose.
Da tempo, infatti, ia Suprema Corte ha affermato il condivisibile
principio secondo cui in tema di furto, ai fini della configurabilità della
circostanza aggravante della violenza sulle cose, non è necessario che la
violenza venga esercitata direttamente sulla “res” oggetto
dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche
quando la violenza, da intendersi come alterazione dello stato delle cose
mediante impiego di energia fisica, venga posta in essere nei confronti
dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più
efficace difesa della stessa, provocandone la rottura, il guasto, il
danneggiamento, la trasformazione o determinandone il mutamento
nella destinazione (cfr., ex

pfurimis,

Cass., sez. IV, 14/02/2006, n.

14780; Cass., sez. V, 10/01/2011, n. 7416; Cass., sez. V, 30.10.2013,
n. 641, rv. 257940).

dell’entità del trattamento sanzionatorio, avendo la corte d’appello

In questa prospettiva ia ‘forzatura” (sinonimo eli “effrazione”) integra
un’alterazione dell’aspetto e/o della funzione della res, idonea, come si è
detto, a configurare quella “violenza

sulle

cose”, che costituisce

circostanza aggravante dei delitti di furto e di violazione di domicilio (cfr.

n. 32277, rv. 2481_79; Cass., sez. v, 8.10.2014, o. 7267, rv. 262547).
Nessun dubbio, peraltro, ha espresso la corte territoriale sulla
sussistenza dell’aggravante in parola, limitandosi solo ad integrare, per
completezza espositiva, il proprio argomentare sul punto, rilevando
come la mancata dimostrazione dell’insussistenza della denunciata
effrazione, sia conseguenza della delimitazione del perimetro decisionale
al materiale

scelto dal

acquisito agli atti del giudizio abbreviato,

ricorrente per definire il giudizio a suo carico.
5. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, va rilevato che con esso

vengono formulati, riiievi sulla entità del trattamento sanzionatorio, non
consentiti in sede di legittimità, al di fuori del caso di pena illegale, non
confiqurabile nel caso in esame.

va

taciuto

che,

secondo

l’orientamento

prevalente

nella

giurisprudenza di legittimità, condiviso dal collegio, in presenza del
delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il
cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare, per la
individuazione della cornice edittale, a diminuzione sulla pena fissata
per la corrispondente ipotesi di delitto consumato oppure con il calcolo
“bifasico” (come nel caso in esame), cioè mediante scissione dei due
momenti indicati, fe» – mo restando che nessuno dei due sistemi può
sottrarsi al rispetto eiei vincoli normativi relativi al contenimento della
riduzione da uno a due terzi (cfr. Cass., sez. I, 6.6.2013, n. 35013, rv.
257210; Cass., sez. V, 19.6.2013, n. 39475, rv. 256711; Cass. sez. I,
16.5.2001, n. 37562, rv. 220189).
6.

Assolutamente

esaustivo,

infine,

deve

motivazionale seguito dalla corte territoriale per

ritenersi

il

percorso

negare all’imputato la

sospensione condizionale della pena, fondato correttamente sulla
impossibilità di formulare la prognosi favorevole imposta dall’art. 163,

Cass., sez. V, 8.3.2012, n. 22568, rv. 252966; Cass., sez. II, 27.5.2010,

c.p., desunta dalle esistenza a carico del ricorrente di un carico
pendente, nonché dalle modalità di realizzazione delle condotte
criminose contestate e dalla circostanza che il Marku risulta avere
reiteratamente violato le prescrizioni impostegli con la misura coercitiva

confronti della misura cautelare degli a; – r,,,s’b
In reLizione a tale aalomenlare, pienamente idoneo a giustificare con
specificità, nel caso concreto, la negazione del beneficio (cfr. Cass., sez.
III, 10/10/2013, o. 04201; Cass., sez. VI, 31/10/2013, n. 16017), le
doglianze difensive, in definitiva, si appalesano come censure sul merito
del trattamento sanzionatorio, non consentite in questa sede di
legittimità.
7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va,
dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto
conto della circostanza che l’evidente inamthissioilità dei motivi di
impucbazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da co’pa nella cletern)inazione delle evidenziate agioni di inammissibilità
(cb- . Corte Costitt cioi,ale, n. 186 del 13.6.2000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e concianna il ricorrente al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma il 19.1.2018
Il Considliere Esten:

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Depositato ip
Roma, lì

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dell’obbligo di dimora in Prato. tanto da giustificare il ripristino nei suoi

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