Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18778 del 02/03/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18778 Anno 2017
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRAZIO ALESSANDRO N. IL 23/10/1972
avverso la sentenza n. 1105/2016 TRIBUNALE di TORINO, del
18/03/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO BELLINI
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jeUdito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, peitlaiparteÚvile, l’Avv
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Data Udienza: 02/03/2017

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R. G.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. GRAZIO Alessandro ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la
sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli
artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi tre di reclusione e di C 100 di
multa in relazione a ipotesi di furto di un paio di scarpe in centro commerciale
nonchè del reato contravvenzionale di cui all’art.707 c.p., previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata circo-

diva
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione
alla qualificazione giuridica del fatto in particolare almancata sussunzione del
fatto nella ipotesi di furto tentato.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici e privi di fondamento.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo
1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
Nel provvedimento impugnato poi è stato motivatamente dato atto della
correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Va ricordato, in proposito, che costituisce ius receptum di questa Corte, di
recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 dep. il
2014, Citarella ed altri, Rv. 257824, in motivazione), l’affermazione che, in tema
di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Il limite, tuttavia, è nel fatto che l’errore sul nomen iuris deve essere manifesto. Tale orientamento, infatti,
2

stanza aggravante, dell’avere danneggiato la placca antitaccheggio, e sulla reci-

N. 3»,t(t

fil

sf R. G.

ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo
sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre la esclude tutte le volte in cui
la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.
Nel caso di specie, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, il giudice de quo ha
positivamente delibato l’accordo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,

sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2 marzo 2017

Il Consigliere estensore

Il Presi ente

Ugo Bellini

Vincenz Romis

non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis-

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