Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18777 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18777 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rapisarda Biagio, nato a Catania il 13/02/1973,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa in data
07/02/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Perla Lori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 13/12/2010 – con cui
Rapisarda Biagio era stato condannato a pena di giustizia in relazione ai delitti di
cui: a) agli artt. 61 n. 5, 624, 625 n. 7, cod. pen.; b) agli artt. 582, 585 cod.

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Data Udienza: 18/12/2017

pen., in Nicolosi, il 29/08/2010, con la recidiva specifica infraquinquennale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato
di cui al capo a), escluse le circostanze aggravanti, per improcedibilità dell’azione
penale, rideterminando la pena.
2. Con ricorso depositato il 21/03/2017, Rapisarda Biagio ricorre, a mezzo del
difensore di fiducia Avv.to Luigi Ticino, per:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato
per prescrizione, considerato che non è stato applicato alcun aumento di pena al

implicitamente esclusa e, come affermato da Sez. 2, sentenza n. 18595 del
05/05/2009, di essa non si poteva tenere conto ai fini del calcolo della
prescrizione; ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il Tribunale avrebbe dovuto
aumentare la pena di almeno mesi otto, ossia 1/3 della pena inflitta per il più
grave reato, ai sensi dell’art. 81, ultimo comma, cod. pen., mentre l’aumento
apportato risulterebbe del tutto inconciliabile con la recidiva; si afferma, inoltre,
che il decreto che dispone il giudizio per il grado di appello non interrompe la
prescrizione, e che, quindi, nel caso in esame, erano trascorsi oltre sei anni tra la
sentenza di primo grado e quella di appello, con conseguente maturarsi del
termine di prescrizione;
2.2. violazione di norme sancite a pena di nullità, ex art. 606, lett. c), cod. proc.
pen., in riferimento agli artt. 178 lett. c), 420 ter e 420 quater, cod. proc. pen.,
in quanto il Rapisarda era detenuto per altro dal 05/02/2017, ossia da cinque
giorni prima dell’udienza di appello, con conseguente impossibilità di potervi
partecipare; detta situazione aveva determinato una causa di legittimo
impedimento, non sussistendo alcun onere per l’imputato di avvisare l’Autorità
giudiziaria, mentre il difensore era all’oscuro della situazione, non essendo lo
stesso difensore del procedimento nell’ambito del quale era stata applicata la
misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Occorre esaminare anzitutto il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che
logicamente precedono la valutazione della dedotta prescrizione.
Secondo in pacifico orientamento, più volte ribadito da questa Corte di
legittimità, il riferimento, sia pure generico, al decreto di citazione a giudizio,
contenuto nell’art. 160, comma secondo, cod. pen., consente di ricomprendere, i
2

Rapisarda per la contestata recidiva, con la conseguenza che la stessa era stata

tra gli atti interruttivi della prescrizione, anche il decreto di citazione per il
giudizio di appello (Sez. 6, sentenza n. 27324 del 20/05/2008, Borrelli ed altri,
Rv. 240525; Sez. 5, sentenza n. 3420 del 07/11/2007, dep. 22/01/2008, P.G. e
Vulpio, Rv. 238236, che in motivazione ha specificato:

“Invero, pur dopo la

recente posizione delle SU in tema di tassatività dell’elenco degli atti interruttivi
della prescrizione (sent. n.21833 del 2007, ric. PM/Iordache, PV 236372), non di
meno deve ribadirsi che il riferimento generico al decreto di citazione a giudizio,
contenuto nell’art. 160 c.p., consente di ricomprendere tra gli atti interruttivi del
corso della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio di appello di

Quanto al terzo motivo di ricorso, deve ricordarsi che, in tema di impedimento a
comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell’imputato – detenuto
per altro titolo custodiale – quando tale condizione non emerga dagli atti, e né
l’imputato né il suo difensore, cui spetta l’onere comunicativo in ossequio ai
doveri di lealtà processuale, si siano diligentemente attivati per darne
comunicazione all’autorità giudiziaria procedente (Sez. 2, sentenza n. 30258 del
13/03/2016, Minguzzi, Rv. 270594; Sez. 3, sentenza n. 33404 del 15/07/2015,
Tota, Rv. 264204).
I primi due motivi di ricorso, quindi, appaiono manifestamente infondati e, come
tali, inammissibili.
Quanto al primo motivo di ricorso, come noto

“L’inammissibilità del ricorso

preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla
sentenza impugnata” (Sez. U., sentenza n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
217266). Nel caso in esame, tuttavia, il delitto di lesioni risulta commesso in
data 29/08/2010, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione,
pari ad anni sette mesi sei, risulterebbe decorso alla data del 29/0272018, in
assenza di sospensioni, quindi in epoca addirittura successiva alla pronuncia
della sentenza impugnata, risalente al 07/02/2017.
Ne discende che anche detto motivo di ricorso appare radicalmente e
manifestamente infondato.
Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna, ex art. 616 cod. proc. pen.,
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
La natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione in
forma semplificata.

3

cui all’art. 601 c.p.p. (ASN 200311418-RV 224264).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende. Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18/12/2017

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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