Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18775 del 11/04/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18775 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Morucci Anna, nata a Roma il 25/6/1972,
avverso la sentenza 16/06/2016 del Gup presso il Tribunale di
Civitavecchia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso per l’annullamento
con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 16/06/2016, il Gup presso il Tribunale di

Civitavecchia applicava, ex art. 444 c.p.p., a Morucci Anna la pena di anni
uno, mesi quattro di reclusione ed C. 600,00 di multa per i reati di
appropriazione indebita ed uso abusivo di carta di credito commessi in
danno della C.D.M. S.r.l., condannando, altresì, l’imputata al pagamento
delle spese sostenute dalle parti civili costituite, C.D.M. Srl e Foti Caterina,
in ragione di C.400,00 per ciascuna parte.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata dolendosi del capo

Data Udienza: 11/04/2017

della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese della parte
civile Foti Caterina, eccependo che trattavasi di soggetto non legittimato,
essendo stato il reato commesso in danno di una società di capitali.

1.

Il ricorso è fondato.

2.

La motivazione dell’ordinanza con la quale il Gup ha ammesso la

costituzione della parte civile Foti Caterina è meramente apparente dal
momento che viene riferita al solo fatto che l’interessata abbia dedotto
l’esistenza di danni patrimoniali collegati alla sua qualità di soda.
In effetti secondo l’insegnamento di questa Corte, nei reati patrimoniali,
quali la truffa e l’appropriazione indebita commessi ai danni di una società,
se la legittimazione a proporre querela spetta soltanto al legale
rappresentante, i singoli soci, sui quali ricadono le conseguenze patrimoniali
dell’illecito, in quanto danneggiati sono pur sempre legittimati a costituirsi
parte civile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45089 del 10/11/2009 Ud. (dep.
25/11/2009) Rv. 245694; Sez. 3, Sentenza n. 3445 del 02/02/1995 Ud.
(dep. 03/04/1995) Rv. 203401; in senso conforme Sez. 5, Sentenza n.
42871 del 21/11/2002 Ud. (dep. 18/12/2002) Rv. 224130).
3.

Tuttavia nel caso di specie risulta dagli atti (vedi istanza di

integrazione di parte offesa) che Foti Caterina è divenuta socia della C.D.M.
s.r.l. in virtù di atto di donazione con atto per notar Luciana Fiumara del 23
giugno 2015, vale a dire in epoca successiva alla realizzazione della
condotta criminosa, che risulta accertata fra gennaio e febbraio 2015.
Pertanto la Foti non rivestiva la qualità di socia all’epoca dei fatti; ne
consegue che la stessa è priva di legittimazione a dolersi dei danni prodotti
ad una società della quale non faceva parte.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione
delle spese di costituzione della parte civile Foti Caterina.
Così deciso, I’ll aprile 2017
Sentenza a motivazione semplificata

CONSIDERATO IN DIRITTO

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