Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18775 del 06/04/2018
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18775 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MONACO MARCO MARIA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
POSTOLACHE DANIEL nato il 27/10/1985
ANDREI DRAGOS nato il 28/06/1987
avverso la sentenza del 05/10/2017 del GIP TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il TRIBUNALE di ROMA, con
sentenza in data 5/10//2017, applicava nei confronti di POSTOLACHE DANIEL e
ANDREI DRAGOS, la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione
al reato di cui alli art. 615 quater CP.
1.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che, a mezzo del
difensore, deducono il seguente motivo.
1.1 Mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. “Mancanza di
motivazione. Mancanza della prova. Insussistenza del fatto.”
2. I ricorsi sono è inammissibili
1
Data Udienza: 06/04/2018
La doglianza, relativa alla presunta illogicità e carenza di motivazione in
punto di verifica circa l’insussistenza di cause di non punibilità, non è prevista
quale motivo di ricorso.
Il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017
n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per
cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
volontà dell’imputato”;
b.
a.”all’espressione della
“al difetto di correlazione tra la richiesta e la
pena o della misura di sicurezza” irrogata.
Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell’art. 1,
comma 51 della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, in specifico, a tutte le
impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a
questa successiva.
La richiesta di applicazione di pena oggetto del presente ricorso, come
risulta in atti, è stata formulata in udienza il 5/10/2017.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai
ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuale ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 6/04/2018
Il Consigl
viA „ e
estensore
Il Presidente
GIOVA I D OTALLEVI
sentenza”; c. “all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d. “all’illegalità della