Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18774 del 06/04/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 18774 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
nella causa penale promossa da :
El Haous Mohammed nato il 17/8/1971 in Marocco
avverso la sentenza n. 72/2017 del GIP del Tribunale di Bolzano del 16/2/2017
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
udita La relazione del Consigliere dott. Lucia Aielli ;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario Pinelli che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;

In fatto e in diritto

El Haous Mohammed per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza di applicazione pena
ex art. 444 c.p.p., emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Bolzano in ordine al reato
1

Data Udienza: 06/04/2018

di detenzione a fini di – spaccio di sostanze stupefacenti, deducendo l’omessa motivazione circa
la sussistenza della fattispecie contestata.
Il ricorso è inammissibile dovendosi ribadire che il ricorso per cassazione avverso la sentenza
di applicazione pena , nel caso di specie sottoposta al regime impugnatorio antecedente alla L.
103/2017, è ammissibile solo in caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione
delle cause di non punibilità di cui all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. ( Sez.2, Sentenza
n.7683 del 27/01/2015, dep. 19/02/2015, Rv. 263431).

della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art.129 c.p.p. , è sufficiente a far ritenere che il
giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo
ulteriori e più analitiche disamine al riguardo ( Sez. 2, 6455/2011,rv. 252025; Sez. 6,
15972/2015, rv. 263082).
D’altra parte la richiesta di patteggiamento, essendo considerata alla stregua di ammissione
del fatto, implica una presunzione di colpevolezza che non impone al giudice un obbligo
motivazionale diffuso, ma la verifica circa la sussistenza di elementi tali da superare tale
presunzione, nel senso che il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se
manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino
elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega
proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena ( Sez. 2, n. 41785/2015, Rv.
264595; Sez. 5, Ordinanza n.4117/1999, Rv. 214478), elementi che nel caso di specie non
sono stati rilevati a fronte di un compendio probatorio dimostrativo della sussistenza del reato
contestato.

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 6/4/2018

Il Consigliere estensore
Lucia Aielli

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esidente
iotallevi

Quanto a tale specifico motivo questa Corte ha ripetutamente affermato che nella motivazione

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