Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18771 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18771 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

Data Udienza: 25/02/2014

SENTENZA

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— PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNA
DI VALLO DELLA LUCANIA
— MEROLA FELICE N. IL 17/02/1957 (ralt
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nei confronti di:
IEMMA GIOVANNI N. IL 08/12/1940
IEMMA ANTONIO N. IL 01/04/1966
CERNELLI GAETANO N. IL 25/11/1959
CONTURSI CARLO N. IL 02/12/1933

avverso la sentenza n. 1103/2009 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VALLO DELLA LUCANIA, del 27/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tklaoil.0
che ha concluso per A.
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1

RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP del Tribunale di Vallo della Lucania, con la sentenza
indicata in epigrafe, ha dichiarato non luogo a procedere ex art. 425,
commi 1 e 3, c.p.p.:

GAETANO e CONTURSI CARLO in ordine al reato di cui al capo A) [usura
aggravata e continuata] perché il fatto non costituisce reato;
– nei confronti di IEMMA GIOVANNI, IEMMA ANTONIO e CERNELLI
GAETANO in ordine al reato di cui al capo

B) [usura aggravata e

continuata] perché il fatto non sussiste;
– nei confronti di IEMMA GIOVANNI, IEMMA ANTONIO, CERNELLI
GAETANO e CONTURSI CARLO in ordine al reato di cui al capo C)
[estorsione: contestazione suppletiva del 3 novembre 2011] perché il
fatto non sussiste.
2. Contro tale provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione
il Procuratore della Repubblica c/o Tribunale Vallo della Lucania, la parte
civile FELICE MEROLA, il Procuratore Generale della Repubblica c/o Corte
di appello di Salerno, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:

Procuratore della Repubblica c/o Tribunale Vallo della

Lucania:
I – violazione degli artt. 425 c.p.p. – 644 e 628 (rectius, 629) c.p.,
con vizio di motivazione (premesso un riepilogo di massime
giurisprudenziali, lamenta che il GUP, nel valutare le risultanze acquisite,
sarebbe andato oltre i propri compiti, operando un vaglio prettamente
dibattimentale, in particolare perché l’acquisto immobiliare era stato
concluso con espressa esclusione della corresponsione di interessi e che
– quanto alla estorsione – era stata espressamente contestata la
debenza delle somme di cui ai titoli de quibus

– nei confronti di IEMMA GIOVANNI, IEMMA ANTONIO, CERNELLI

2

– parte civile FELICE MEROLA:
il ricorso è del tutto identico (persino nell’errato riferimento all’art.
628 c.p. in luogo che 629 c.p.) al ricorso del P.M. territoriale;

– Procuratore Generale della Repubblica c/o Corte di appello
di Salerno:
premessa una ricostruzione della natura e delle funzioni

dell’udienza preliminare, reitera (a partire da f. 6) nella sostanza
doglianze concettualmente analoghe a quelle del P.M. territoriale, con
espresso riferimento al profilo del dolo, quanto al reato di cui al capo A).

In data 5 febbraio 2014 è stata depositata, nell’interesse della parte
civile ricorrente, una memoria che reitera doglianze già poste a
fondamento del ricorso, con citazione di due precedenti giurisprudenziali
sui limiti dei poteri del GUP in tema di proscioglimento all’udienza
preliminare.

3. All’odierna udienza, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di
rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte
Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi del P.M. territoriale e della parte civile sono in parte fondati;
quello del P.G. è inammissibile per tardività.

1. La sentenza impugnata è stata deliberata all’udienza preliminare
del 27 marzo 2013; la motivazione – per il cui deposito il GUP aveva
riservato (richiamando la complessità della vicenda ed il complessivo
carico di lavoro dell’ufficio) il termine di giorni 30 – è stata depositata in
data 9 aprile 2013, nel rispetto del termine.
Il GUP sembrerebbe non essere consapevole del fatto che, ai sensi
dell’art. 424, comma 4, c.p.p., «qualora non sia possibile procedere
alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a

2

I –

3
procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello
della pronuncia».
Superflua era, pertanto, la fissazione per il deposito dei motivi di un
termine già previsto dalla legge.
Naturalmente, la questione non è trattata per ragioni meramente
formalistiche: non potendo ritenersi violato il termine di deposito
previsto dalla legge, la sentenza (emessa a seguito di procedimento in

impugnata, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., nel termine di giorni 15, che
decorreva, per il P.G., dal giorno in cui era stata effettuata la
notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito [art. 585, comma
2, lett. D), c.p.p.], ovvero – come si evince ex actis – dal 28 maggio
2013, e scadeva quindi in data 12 giugno 2013.
Il ricorso del P.G., depositato in data 18 giugno 2013 è, pertanto,
inammissibile perché tardivo.

2. Il proscioglimento degli imputati dal reato di cui al capo A) è stato
motivato dal GUP osservando che l’operazione commerciale sottostante
alle vicende oggetto del capo di imputazione aveva avuto luogo tra
imprenditori con pari forza contrattuale, e che il negozio giuridico
sotteso alla pretesa degli accessori del credito era una compravendita,
non un mutuo; pur tenendo conto della qualità soggettiva delle parti e
della particolare complessità dei rapporti tra le stesse intercorsi – in
parte rimasti oscuri anche per il consulente del P.M. – nondimeno è
risultato accertato che gli interessi corrisposti da FELICE MEROLA agli
imputati nel corso di tre anni avevano superato solo in due trimestri (il
terzo ed il quarto del 2007), ed in misura minima (rispettivamente,
dell’1,91% e dell’1,59%), il tasso soglia.
Ciò induceva, a parere del GUP, a ritenere insussistente «almeno
(…) l’elemento soggettivo da parte degli imputati. Non si comprende,
infatti, il motivo per il quale se i prevenuti avessero effettivamente
voluto lucrare interessi usurari dalla compravendita in esame, non lo
abbiano fatto sin dall’inizio della pattuizione e con importi ben al di
sopra del 2%» (f. 9).

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camera di consiglio, e con motivazione depositata nei termini) andava

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2.1. Trattasi di considerazioni del tutto incompatibili con i limiti dei
poteri di valutazione del GUP.
Invero, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere, il G.u.p., quale parametro di valutazione, non deve utilizzare
quello dell’innocenza dell’imputato, ma quello dell’impossibilità di
sostenere l’accusa in giudizio, con la conseguenza che l’insufficienza e la
contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi dell’art. 425 c.p.p.

considerate superabili (Sez. VI, n. 5049 del 27 novembre 2012, dep. 31
gennaio 2013, CED Cass. n. 254241).
La sentenza di non luogo procedere emessa all’esito della udienza
preliminare, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 24 della legge 16
dicembre 1999, n. 479, conserva, infatti, la sua natura “processuale” di
strumento destinato a verificare la sussistenza della necessità di dare
ingresso alla successiva fase del dibattimento, sicché essa non è
consentita quando l’insufficienza o la contraddittorietà degli elementi
acquisiti siano superabili in dibattimento. (Sez. II, n. 3180 del 6
novembre 2012, dep, 22 gennaio 2013, CED Cass. n. 254465: nella
specie, è stata annullata con rinvio la decisione del GUP che, rinviando a
giudizio 19 coimputati, aveva ritenuto insussistente il delitto associativo
sotto il profilo dell’elemento psicologico con riguardo a due di essi, così
utilizzando la regola di giudizio propria del dibattimento in luogo di quella
dell’udienza preliminare).
Ne consegue che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere, il GUP deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli
elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non
idonei a sostenere l’accusa in giudizio, senza poter effettuare una
complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio
(Sez. II, n. 45989 del 18 ottobre 2013, CED Cass. n. 257309).
2.2. La sentenza impugnata, che fonda

in parte qua

su una

approfondita disamina del merito del materiale probatorio va, pertanto,
annullata limitatamente al reato di cui al capo A), con rinvio al Tribunale
di Vallo della Lucania per nuovo esame.

4

debbono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente

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3. A conclusioni diverse deve giungersi con riguardo alle ulteriori
imputazioni.

3.1. Con riferimento al reato di cui al capo B), il GUP ha rilevato che
lo stesso capo di imputazione (che riprende le conclusioni del consulente
del P.M.) evidenzia che il tasso di interesse praticato dagli imputati con

tasso degli interessi legali, ma non anche il più eievato tasso soglia (pari
più o meno al 18%)richiesto dalla legge ai fini della materialità del reato
di usura, e non è comunque risultato sproporzionato.
Con riferimento al reato di cui al capo C), il GUP ha, inoltre, rilevato
(f. 10) che dagli elementi raccolti «non emerge la non debenza dei
titoli portati al MEROLA>>; al contrario, la stessa consulente del P.M. ha
concluso la sua elaborazione

«affermando che l’assegno di euro

145.000 risulta essere il corrispettivo di dieci cambiali emesse da DE
CUSATIS GERARDA, MEROLA VINCENZO e MEROLA FELICE per la
compravendita e non incassate dalla girataria NUOVA TURALPA (pag.
43); l’assegno di euro 73.877,77 corrisponde alla fattispecie di pari
importo del 30.11.07, del pari non incassata, costituente parte degli
importi pattuiti in quota accessoria (pag. 45); quanto al terzo, del
minore importo di euro 14.786,40, lo stesso, a condivisibile parere del
CTP del PM, sarebbe imputabile ad ulteriori interessi sulla compravendita
(pag. 46)».
Ed ha concluso, sempre in accordo con la consulenza dell’ausiliario
del PM, osservando che «per la sorte capitale di euro 4.400.000, la
MEROLA and C. ha corrisposto euro 4.258.000 (pag. 44 dell’elaborato),
mentre, per gli interessi, sono stati corrisposti euro 120.000.000
[rectius, 120.000,000] sui 193.877,77 pattuiti. Ne deriva che sussiste
ancora un debito residuo a carico del MEROLA, che fa venir meno
l’elemento obiettivo del reato, ossia la circostanza, ribadita in
imputazione, secondo cui gli importi oggetto dei titoli de quibus erano
stati già corrisposti e pertanto non dovuti».

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riguardo alle descritte vicende (pari al 6%) supera soltanto il più basso

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3.2. Trattasi di rilievi oggettivi, tratti – senza alcuna valutazione
suscettibile di mutare all’esito del dibattimento, ma sulla base di mere
constatazioni – dalla consulenza sulla quale il P.M. ha fondato l’esercizio
dell’azione penale, e che prendono atto della insussistenza del
contestato superamento del tasso soglia (capo B) e dell’inesattezza di
dati fattuali al contrario valorizzati nell’imputazione di cui al capo C).

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo
A), con rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania per nuovo esame.
Rigetta nel resto i ricorsi del Pubblico ministeri e della parte civile.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 25 feb raio 2014.

P.Q.M.

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