Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18771 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18771 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: AIELLI LUCIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sanguinetti Franco Renato Raffaello nato a Carrara il 20/12/1959 ;
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova del 22/1/2018 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Elisabetta Ceniccola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Daniele Caprara anche in sostituzione dell’avv.
Alessandro Rappelli che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone
cl’accoglimento.

Premesso in fatto
1. Con provvedimento del 22/1/2018 II Tribunale del Riesame di Genova in
funzione di giudice di appello, rigettava l’impugnazione avverso il provvedimento
di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in
carcere applicata al ricorrente in relazione ad una serie di reati ( riciclaggio,

Data Udienza: 06/04/2018

truffa , falso in atto pubblico, commercio abusivo di farmaci) .
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione Sanguinetti Franco Renato
Raffaello, per mezzo dei suoi difensori, i quali deducono il vizio di omessa
motivazione in relazione al profilo di attualità e concretezza del pericolo di
reiterazione dei reati ed in relazione alla ritenuta inidoneità della misura
cautelare degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di recidiva ( art. 606 lett.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile .
2. Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge consistente nell’omessa
motivazione dei profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari,
posti a base del provvedimento di rigetto e per la mancata motivazione del
profilo della inidoneità di altra misura meno afflittiva a contenere il pericolo
di recidiva
3. Invero esaminando il provvedimento impugnato, deve rilevarsi che il
Tribunale di Genova ha ottemperato al dovere di motivazione che gli
incombeva sulla base dei motivi di appello proposti, avendo specificamente
indicato le ragioni per le quali a fronte degli elementi indicati nella
originaria richiesta di sostituzione della misura cautelare, al GIP :
ammissioni dell’indagato in sede di interrogatorio davanti al P.m., lettera di
dimissioni e risarcimento del danno in favore della ASL ( pag. 4 e 5
dell’ordinanza impugnata), doveva ritenersi immutato il quadro cautelare
posto a base della misura massima.
A fronte di tale esaustiva motivazione non si ravvisa il vizio denunciato.
Va ribadito che, data la natura dell’ appello cautelare , governato dal
principio del tantum devolutum quantum appellatum e data la natura del
provvedimento emesso ex art. 299 c.p.p., del tutto autonomo rispetto
all’ordinanza impositiva della misura (Sez. 2, n. 18130/2016, Rv. 266676;
Sez. 3, n. 30483/2015, Rv. 264818; Sez. 1, n. 43913/2012, Rv. 253786),
le doglianze in ordine alla sussistenza o permanenza dei requisiti
concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, già a suo tempo
scrutinati, non sono ammissibili in quanto, se l’indagato ha fondato la
propria richiesta di revoca o sostituzione della misura solo sulla dedotta
cessazione o sull’affievolimento delle esigenze cautelari e il primo giudice
ha deciso sulla base di tale unico motivo, si stabilisce una litispendenza

2

A4-

E) c.p. p.).

’oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche
l’ambito del sindacato del giudizio di impugnazione ed impedisce che
possano essere nuovamente posti in discussione requisiti attinenti alla
misura applicativa ( Sez. 6, n. 19008/2016, Rv. 267209).
4. Quanto al rispetto del principio di proporzionalità della misura cautelare,
il ricorrente, invero, non si è nella sostanza confrontato con le
argomentazioni svolte dallo stesso Tribunale sul tema centrale devoluto in

particolare della idoneità della sola misura degli arresti domiciliari a
salvaguardare le esigenze cautelari ex art. 274, comma 1 lett. c), c.p.p.
L’ordinanza, su tale punto, contiene un’adeguata motivazione, non illogica
né contraddittoria, in quanto si è ritenuto che la misura in atto, a differenza
di una misura di tipo non carcerario ( quale quella degli arresti domiciliari),
data la pluralità e le modalità dei reati posti in essere e vista la personalità
dell’indagato, inserito in un contesto criminogeno di elevato spessore ,
fosse l’unica idonea a garantire la collettività dal pericolo di reiterazione dei
reati e proporzionata all’entità del fatti non ravvisandosi, per effetto degli
argomenti addotti, tutti puntualmente scrutinati, un affievolimento delle
originarie e persistenti esigenze di cautela.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter disp. attcod. proc. pen.
ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deliberato in camera di consiglio, il 6/4/2018

idente

Il Consigliere estensore
Lucia Aielli

LEI)

Gio

Di tallevi

sede d’impugnazione: quello della scelta della misura cautelare ed in

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