Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18770 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18770 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: AIELLI LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Capuano Luca nato a Napoli il 17/1/1991;
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 13/12/2017 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Elisabetta Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/12/2017 il Tribunale del Riesame di Napoli confermava
l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa
dal GIP del Tribunale di Napoli il 16/11/2017 nei confronti di Capuano Luca ( ed
altri indagati ) in ordine a più delitti di estorsione aggravata ex art. 7 D.L.
152/1991.
2. Ricorre per Cassazione l’ indagato, per mezzo del difensore, il quale deduce il
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Data Udienza: 06/04/2018

vizio di violazione di legge ( art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 192
e 213 c.p.p.) e manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 lett. e) c.p.p.) per
la carenza del requisito della gravità indiziaria, siccome fondata sul
riconoscimento fotografico operato dalle persone offese, intervenuto ad oltre un
anno di distanza dai fatti e per la discrasìa relativa all’altezza del Capuano, come
riportata nella carta di identità ( mt. 1,85) rispetto a quanto riferito dalla p.o. (
mt. 1,70) .

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, atteso che i motivi proposti
riproducono la censura sollevata contro l’ordinanza del Gip , trascurando le
ragioni addotte dal giudice del Riesame nel respingere la censura stessa (
Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv.
259425).
2. Va innanzi tutto chiarito con riguardo al vizio di violazione di legge
( dedotto in relazione agli artt. 192 e 213 c.p.p.), che la nozione di gravi
indizi di colpevolezza a fini cautelari non è omologa a quella che serve a
qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza
finale. Al fine dell’adozione della misura cautelare è sufficiente l’emersione
di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di
qualificata

probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati

addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli
stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 c.p.p., comma
2, (per questa ragione l’art. 273 c.p.p., comma 1 bis richiama l’art. 192
c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale
oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi) ( Sez. 4,
n. 26992/2013, rv. 255460). Deve, peraltro, chiarirsi, che la valutazione
del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in
sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto
il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della
motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure
investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di
una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice,
spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice
di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto
ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato,
controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione

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CONSIDERATO IN DIRITTO

degli elementi inffizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il
controllo di logicità, peraltro, deve rimanere “all’interno” del provvedimento
impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa
valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi
materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l’ordinamento
non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli

spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice
cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del
riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame
dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a
due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza
rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza
di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento
impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento.
3. Nel caso in esame deve riscontrarsi, appunto, che il provvedimento
impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificamente
nell’ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto
cautelare di cui all’art. 273 c.p.p., rilevandosi come il fatto enunciato nella
provvisoria imputazione emerga dall’analitica ricostruzione della vicenda
contenuta nell’ordinanza applicativa della misura e riportata anche nel
provvedimento impugnato; nello specifico dalla lettura della stessa non
emerge alcuna contraddizione con gli elementi evidenziati nel ricorso,
legittimamente ritenuti inidonei ad incidere sul quadro di gravità indiziaria
emerso a carico dell’indagato essendosi valorizzato il riconoscimento
fotografico operato in termini di certezza da entrambe le persone offese,
ritenendo priva di decisività la circostanza del decorso del tempo (un anno
e tre mesi ) tra la consumazione del reato estorsivo e il riconoscimento
stesso e marginale la discrasìa relativa altezza ( mt. 1,70 anziché mt.
1,85), rispetto alla complessivamente coincidente descrizione delle fattezze
fisiche dell’estortore con quelle dell’indagato, tenuto conto dell’esito

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elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo

dell’individuazFone fotografica effettuata da entrambe le • persone offese in
termini di certezza, tanto più che i due imprenditori già conoscevano il
Copuano non già per aver partecipato ad altre estorsioni, come dedotto dal
ricorrente, ma per averlo visto “spesso passare nei pressi della loro
attività” .
Da quanto premesso deriva l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi
dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al

della cassa delle ammenda della somma di C 2.000,00.
Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter,
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia
della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma
1 bis del citato articolo 94.

P. Q . M .

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co- 1 ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 6/4/2018

Il Consigliere estensore
L cia Aielli

pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore

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