Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18769 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18769 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PANARIELLO PASQUALE nato il 24/09/1992 a GRAGNANO

avverso l’ordinanza del 25/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
sentita la relazione svolta dai Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI il quale ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore presente il quale ha concluso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 25/01/2018 il Tribunale di Salerno, in parziale
accoglimento dell’ istanza di riesame avanzata da PANARIELLO Pasquale, annullava l’ordinanza
del 03/01/2018, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno gli
aveva applicato a la misura della custodia cautelare in carcere, limitatamente al reato ex art.
56 — 629 commi 1 e 2 in relazione all’ art. 628 comma 3 cod. pen. contestato al capo 5) dell’
imputazione e sostituiva la misura con quella degli arresti domiciliari relativamente agli altri
reati per i quali risultava indagato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73-80 comma 2 D.P.R. 309/90,
art. 7 D.L. 203/91 (capo 3); artt. 81 cod. pen., 73-80 comma 2 D.P.R. 309/90, art. 7 D.L.
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0.\-

Data Udienza: 22/03/2018

203/91 (capo 3 bis); artt. 81, 110 cod. pen., artt. 2-4 L.895/67; art. 10, 12 L. 497/74, art. 23
L. 110/75, 649 cod. pen., art. 7 D.L. 203/91 (capo 4); art. 10, 12 L. 497/74, art. 23 L.
110/75, 649 cod. pen., art. 7 D.L. 203/91 (capo 6).

2. Avverso la suddetta ordinanza l’ indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge e difetto di
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati
contestati di cui ai capi 3 bis); 4); 5) e 6).

ordinanza impugnata, confutandoli singolarmente, deduce che le argomentazioni del
provvedimento impugnato, quanto alla ritenuta esistenza di gradi indizi di colpevolezza
relativamente ai suddetti reati erano prive di pregio alcuno in quanto frutto di valutazioni
contraddittorie e manifestamente illogiche basate su collegamenti forzati e su mere illazioni.
2.1. Lamenta, in particolare, che: in ordine al reato di cui al capo 3 bis) non vi era
prova che si trattasse di sostanza stupefacente di tipo hashish atteso che il consulente si era
espresso in termini dubitativi e che le conversazioni captate erano tutt’ altro che univoche;
relativamente alli arma rinvenuta presso l’ abitazione della madre Improta Elvira (capo 4) non
vi era prova della riferibilità della stessa alli odierno indagato anche in ragione della erronea
interpretazione delle intercettazioni captate; relativamente al reato di cui al capo 6) mancava
la prova che si trattava di una pistola vera e propria e che, comunque, non fosse identificabile
con la pistola rinvenuta presso la casa della madre e che era parimenti illogica la sentenza
quanto al ritrovamento del materiale pirotecnico; del tutto generica ed apodittica era la
motivazione della sentenza relativamente alla ritenuta sussistenza di adeguata piattaforma
indiziaria in ordine al reato di cui al capo 5) atteso che tutte le circostanze indicate erano prive
di rilevanza indiziaria e/o caratterizzate da estrema genericità e che non assumevano alcune
valore le risultanze del c.d. brogliaccio in quanto la conversazione non era stata riportata nella
forma parlata del dialetto e, poi, tradotta nella lingua italiana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Va osservato che il ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito
compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla
Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a
fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una
migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici

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Nel richiamare analiticamente i singoli elementi indiziari posti a fondamento della

di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare

l’iter logico

seguito.
Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto
posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell’apparato
motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell’atto di impugnazione.
Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono
trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D’altronde il giudice di merito non è tenuto a
compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame

valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le
ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da
potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n.
26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).
2.1. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova
piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il
maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “in tema di misure cautelari personali,
la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso
modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio
finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente
qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla
responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere
valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 c.p.p., comma 2,
come si desume dall’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell’art.
192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione
degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)”: Cass. 36079/2012 Rv. 253511;
Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731.
Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra
i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se
adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni
non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un
diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez.
6″, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino).
Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto
se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della
motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non
anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la
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dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una

ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro.
Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500
del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012).
Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di
motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) – risulta essersi verificata,
a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico,
senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata

Inoltre, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema
di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato
dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto,
rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle
massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del
26/02/2015 – dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).

3. Ciò premesso deve, osservarsi che nel caso in esame i giudici del riesame hanno
esaminato le condotte delittuose del ricorrente, in relazione a tutti i reati in questione
ricostruite attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto: dalla
attività di perquisizione e sequestro compiuta dalla P.G. la quale ha rinvenuto addosso al
PANARIELLO sostanza stupefacente e sequestrato presso la abitazione delle stesso gr. 831 di
marijuana (oggetto di esami di laboratorio che hanno individuato la percentuale di principio
attivo in gr. 104.096 ed il numero di dosi ricavabili in 4.164), un bilancino elettronico di
precisione (strumento destinato al confezionamento di stupefacente), sacchetti per il
confezionamento di dosi di stupefacente, documenti attestanti la tenuta di una contabilità
(certamente riferibile ad attività di spaccio) nonché materiale per il confezionamento di ordigni
esplosivi rudimentali; dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche; dalle foto del
cellulare di PANARIELLO riproducenti quantitativi di stupefacente del tipo hashish nonché
armi; dal rinvenimento di una pistola con relative munizioni nella casa occupata dall’ indagato
unitamente alla madre; dalla attività investigativa della P.G. riguardante anche l’ esplorazioni
delle utenze cellulari in uso al ricorrente.
3.1. Da tutte le circostanze di fatto indicate il tribunale, dando conto adeguatamente
delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del PANARIELLO una
solida piattaforma indiziaria, con riferimento a tutte le condotte contestate e ha ancorato il
proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto
un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l’attribuzione dei reati

de quibus al

predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a
fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti
illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.
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persistenza della misura e della sua adeguatezza.

3.2. Tale grave quadro indiziario, basato su una serie di riscontri, non risulta, del resto,
per nulla inficiato dalle censure formulate dal ricorrente basate su alcune asserite
incongruenze assai poco significative, dovendosi anche precisare che la difesa non ha,
neppure allegato specifiche ragioni o elementi di prova da cui desumere che l’interpretazione
delle intercettazioni fornita dal tribunale possa ritenersi illogica o contraddittoria.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la

della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2018

H consigliere estensore

II presidente

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore

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