Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18768 del 18/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18768 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIACCIOLI MARCEL N. IL 28/12/1983
avverso la sentenza n. 11057/2009 CORTE APPELLO di CATANIA,
del 06/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/12/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Aurelio GALASSO, ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente all’aumento per continuazione di mesi
due. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in riforma di quella emessa dal
Tribunale della stessa città nei confronti di Marcel DIACCIOLI, esclusa la recidiva e ritenuta la
continuazione, rideterminava, riducendola, la pena inflitta al suddetto imputato per i reati di
falsa denunzia di smarrimento della patente e di guida senza essere in possesso di

2.

Ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo la

violazione di legge e vizio di motivazione.
E’ stata censurata la sentenza nella parte in cui ha negato la concessione delle attenuanti
generiche con motivazione carente ed illogica.
E’ stato dedotto inoltre che sarebbe stata erroneamente calcolata la pena. Con la sentenza di
primo grado l’imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione,
aumentata la pena base per entrambi i reati ascrittigli di mesi quattro per la ritenuta recidiva.
La Corte territoriale, escludendo la recidiva, non poteva riformare la pena in anni uno e mesi
due di reclusione, in quanto avrebbe dovuto detrarre la pena in aumento di mesi quattro di
reclusione inflitta dal giudice di primo grado proprio per la recidiva.
Ha sostenuto inoltre il ricorrente che la pena in aumento per la contravvenzione di cui al capo
B avrebbe dovuto essere pecuniaria.
Infine il ricorrente ha dedotto genericamente l’insussistenza del reato di cui all’art. 483 cod.
pen. e, sempre con riferimento a tale reato, la carenza dell’elemento soggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento solo nei termini qui di seguito indicati.
1. Manifestamente infondata è la censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorrente si limita a contestare genericamente la decisione della Corte territoriale che ha
negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali.
Questa Corte ha più volte precisato che la mancanza di specificità del motivo deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza
di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art.
591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 18.9.1997 – 13.1.1998, n. 256, rv. 210157;
Sez. 5, 27.1.2005 -25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in
proc. Tizzani e altri, rv. 207389).
Peraltro, nella sentenza impugnata v’è specifica motivazione in ordine alla valutazione dei
precedenti che risultano a carico del ricorrente e delle altre ragioni (negativo comportamento
2

quest’ultima.

processuale) che hanno indotto la Corte territoriale ad escludere la concessione delle
attenuanti generiche.
2. Infondato è il motivo con il quale il ricorrente ha sostenuto che la pena in aumento per la
contravvenzione di cui al capo B avrebbe dovuto essere pecuniaria.
Ai fini della quantificazione della pena, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, il
giudice deve fare riferimento per l’individuazione del reato più grave, alla pena edittale
massima prevista per ciascuno di essi e ritenere in ogni caso il delitto reato più grave rispetto
alla contravvenzione (Sez. 5, n. 13573 del 20/01/2012, Rv. 253299).

sicché è legittimo l’aumento di pena della sola pena detentiva (Sez. 4, n. 2230 del
07/04/2000, Rv. 216487).
3. Manifestamente infondato è il motivo con il quale il ricorrente ha dedotto l’insussistenza del
reato di cui all’art. 483 cod. pen. e, sempre con riferimento a tale reato, la carenza
dell’elemento soggettivo.
Anche in questo caso le deduzioni sono generiche e senza alcuna correlazione con la
motivazione della sentenza impugnata, la quale invece appare congrua ed esente da vizi logici.
4. E’ fondato invece il motivo relativo alla determinazione della pena.
Nella sentenza di primo grado l’imputato era stato condannato alla pena finale di anni uno e
mesi quattro di reclusione, aumentata la pena base, per entrambi i reati ascrittigli, di mesi
quattro in ragione della ritenuta recidiva.
La Corte territoriale ha escluso la recidiva, sicché non è corretta la determinazione della pena
finale di anni uno e mesi due di reclusione, in quanto avrebbe dovuto detrarre la pena in
aumento di mesi quattro di reclusione inflitta -come si è detto- dal giudice di primo grado
proprio per la recidiva.
A tal proposito giova evidenziare che nel giudizio di appello, il divieto di “reformatio in peius”
della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena,
ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno
ricompresi sia gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze, che
l’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione (Sez. 2, n. 45973 del
18/10/2013, Rv. 257522)
Si deve dunque annullare senza rinvio la sentenza in relazione a tale erronea determinazione
della pena, eliminando mesi due di reclusione dal computo finale della stessa.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena per
continuazione di mesi due di reclusione, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
C ì deciso in Roma, il 18 dicembre 2014

Il t

igli

_..

estensore

Il Presidente

Nel caso in esame indubbiamente il reato più grave è il delitto di cui all’art. 483 cod. pen.,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA