Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18767 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18767 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KOVALESKYI OLESKII nato il 16/10/1972 a KIEV( UCRAINA)

avverso l’ordinanza del 21/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI il quale ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore dell’ indagato il quale ha concluso riportandosi ai motivi

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 21/12/2017 il Tribunale di Salerno confermava l’ordinanza
del 24/10/2017 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera
Inferiore aveva applicato a KOVALESKYI Oleskii la misura della custodia cautelare in carcere
perché indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 628 commi 1 e 3, 61 n.11, 582, 585, 605
e 61 n. 2 di cui al capo di incolpazione provvisoria.
Il Tribunale riteneva che era emersa una solida piattaforma indiziaria idonea a
dimostrare che il predetto risultava coinvolto nel progetto finalizzato a perpetrare in danno di

1

Data Udienza: 22/03/2018

tali Langella Aniello e Nastri Beniamina i reati di rapina, lesioni e sequestro di persona, avendo,
fra l’ altro, la disponibilità dell’ appartamento ove erano stati commessi i reati in questione.

2. Avverso la suddetta ordinanza l’ indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore, deducendo due motivi:
a. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati contestati.

ordinanza impugnata, confutandoli singolarmente, deduce che le argomentazioni del
provvedimento impugnato erano prive di pregio alcuno in quanto frutto di valutazioni
contraddittorie e manifestamente illogiche basate su collegamenti forzati e su mere illazioni.
Lamenta che il Tribunale del riesame si era limitato a ritenere sussistenti i gravi indizi di
colpevolezza attraverso un mero richiamo delle argomentazioni di cui all’ ordinanza genetica ed
aveva erroneamente valorizzato le dichiarazioni delle asserite parti offese Langella e Nastri in
difetto di ogni elemento di riscontro, laddove non era emerso alcun elemento da cui desumere
che il ricorrente, con la propria condotta, avesse compartecipato quale concorrente ai reati in
contestazione;
b. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari non
risultando indicate le ragioni giuridicamente apprezzabili in relazione alla ritenuta sussistenza
di una situazione di concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato ovvero della
sussistenza di un pericolo di fuga. Lamenta, altresì, violazione di legge sotto il profilo alla
adeguatezza della misura non risultando esplicitate le ragioni per cui gli arresti domiciliari non
potevano essere considerati misura idonea al soddisfacimento delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Va osservato che con il primo motivo si contesta, sostanzialmente, la valutazione di
merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare
che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli
posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o
dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la
motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e
spiegare l’iter logico seguito.
Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto
posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell’apparato
motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell’atto di impugnazione.
2
(nt

Nel richiamare analiticamente i singoli elementi indiziari posti a fondamento della

Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono
trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D’altronde il giudice di merito non è tenuto a
compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una
valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le
ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da
potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non

26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).
2.1. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova
piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il
maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “in tema di misure cautelari personali,
la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso
modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio
finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente
qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla
responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere
valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 c.p.p., comma 2,
come si desume dall’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell’art.
192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione
degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)”: Cass. 36079/2012 Rv. 253511;
Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731.
Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i
compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se
adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni
non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un
diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez.
6^, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino).
Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto
se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della
motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non
anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la
ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro.
Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500
del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012).

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espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n.

Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di
motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) – risulta essersi verificata,
a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico,
senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata
persistenza della misura e della sua adeguatezza.

3. Osserva il Collegio che i giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa

gravità, tratto: dalle dichiarazioni delle persone offese; dai rapporti e dai frequenti contatti con
gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, divenuti costanti poco prima degli accadimenti e
confermati dalle riprese di telecamere e dagli accertamenti della P.G.; dalla scarsa o nulla
plausibilità della versione fornita dal ricorrente il quale ha dichiarato di essersi risvegliato a
Salerno del tutto stordito come se qualcuno lo avesse sedato o drogato e trasportato altrove;
dal fatto che lo stesso risulta avere accompagnato gli esecutori dell’ aggressione sui luoghi
degli eventi, provvedendo, anche, ad accompagnarli per farli fuggire; dalla condotta posta in
essere subito dopo i fatti dal medesimo il quale, unitamente alla moglie, sua complice, ebbe a
chiudere il bar che gestivano insieme ad Eboli per farvi ritorno oltre due mesi dopo l’ occorso.
Da tutte le circostanze di fatto indicate il tribunale, dando conto adeguatamente delle
ragioni della propria decisione (v. ff.6/8), ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una
solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio
giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un
giudizio in termini di qualificata probabilità circa l’attribuzione dei reati de quibus al predetto,
restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento
della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed
interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.
Tale grave quadro indiziario, basato su una serie di riscontri, non risulta, del resto, per
nulla inficiato dalle censure formulate dalla ricorrente basate su alcune asserite incongruenze
assai poco significative.

4. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo ai requisiti di concretezza ed
attualità delle esigenze cautelari.
Sul punto il Tribunale del riesame ha puntualmente evocato in modo specifico e
dettagliato, con una motivazione congrua ed adeguata (v. f.8 ) e, pertanto, non censurabile in
questa sede, gli elementi concludenti atti a cogliere l’attualità e concretezza del pericolo di
reiterazione dei reati, logicamente desunti dalla specifiche modalità delle condotte delittuose
manifestazione degli interessi illeciti dei quali lo stesso è portatore nonché dal rischio di fuga
legato ai contatti con altri connazionali coinvolti nella vicenda e resisi irreperibili.

4

del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria

4.1. Nell’ ordinanza impugnata, con motivazione congrua e corretta in diritto, sono state
anche specificate adeguatamente le ragioni per le quali non era possibile adottare una misura
meno afflittiva.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore
della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal

5.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,
deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario
in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato
articolo 94.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co-l-ter disp.-att. cod. proc.
pen.

Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2018

II consigliere estensore

II presidente

ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

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