Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18763 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18763 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANCUSO PANTALEONE nato il 27/08/1961 a LIMBADI

avverso l’ordinanza del 18/10/2017 della Corte d’appello di Catanzaro
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dr. Massimo Galli che ha
concluso per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 ottobre 2017 la Corte di Appello di Catanzaro
rigettava l’istanza di ricusazione proposta da Pantaleone Mancuso nei confronti di
Lucia Monaco, Giovanna Taricco e Maria Pia Sordetti, giudici del Tribunale di Vibo
Valentia facenti parte del collegio giudicante incaricato della trattazione del
processo, convenzionalmente denominato “Costa Pulita”, in cui era imputato il
Pantaleone; l’istanza era stata presentata sul presupposto dell’esistenza di
precedenti pronunce emesse dai medesimi giudici nei confronti del Mancuso (in
altro processo denominato “Black money”, che aveva statuito su un capo
d’imputazione riprodotto nel successivo processo), oltre che dell’utilizzazione in
entrambi i processi di alcune intercettazioni. Dopo aver premesso che gli stessi
giudici avevano autonomamente formulato istanza di astensione (per avere la

Data Udienza: 09/02/2018

Dr.ssa Monaco provveduto sulla convalida di un decreto di fermo emesso
nell’ambito del procedimento “Black money” e per avere le Dr.sse Taricco e
Sordetti composto il Collegio che aveva assolto il Mancuso dall’imputazione di
associazione per delinquere), istanza rigettata dal Presidente del Tribunale che
non aveva rilevato la sussistenza di situazioni di incompatibilità ex art. 34 cod.
proc. pen., la Corte d’Appello aveva messo in rilievo che il solo dato
dell’utilizzazione di una prova comune ad entrambi i processi, senza alcuna
valutazione da parte dei giudici sulla responsabilità dell’imputato, non costituiva

esistenza di un medesimo capo d’imputazione già valutato nel processo
pregiudicante, rilevava la Corte che dagli atti processuali era emerso che il capo
d’imputazione in questione (capo n. 36 del processo “Costa Pulita”) aveva
formato oggetto di stralcio, sicché era venuta meno già in fatto la possibilità di
interferenza dei precedenti giudizi espressi nell’ambito del processo che si
assumeva pregiudicato.
2. Propone ricorso per cassazione la difesa del Mancuso, deducendo la
violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 37, comma 1, lett. b) cod.
proc. pen.; il ricorrente indica quale motivi fondanti l’istanza di ricusazione
l’espressione di una valutazione sulla responsabilità dell’imputato da parte di
altro magistrato (Dr.ssa Vincenza Papagno), richiama passaggi di un
provvedimento non corrispondenti al tenore dell’ordinanza impugnata, fa
riferimento ad un’imputazione – il tentato omicidio in danno di tale Scrugli
Francesco, ad opera del ricorrente quale mandante e del correo Callà come
esecutore materiale – , che dovrebbe esser logicamente ricompresa
nell’addebito relativo alla direzione dell’associazione a delinquere denominata
clan Mancuso, con la conseguenza dell’effetto pregiudicante della pronuncia di
condanna nei confronti dell’esecutore materiale, rispetto all’addebito associativo
elevato nei confronti del Mancuso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. La lettura del
ricorso, infatti, mette immediatamente in evidenza come tutti i rilievi mossi al
provvedimento impugnato (individuato attraverso l’autorità che lo ha emesso, la
data dell’ordinanza, il numero del registro generale dei procedimenti della Corte
d’Appello di Catanzaro, tutti coincidenti con il provvedimento indicato in
premessa) siano assolutamente inconferenti, attesa la palese diversità sia del
magistrato per cui si formulava l’istanza di ricusazione, sia per l’oggetto delle
argomentazioni, affatto diverse da quelle operate dalla Corte d’Appello in

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motivo fondante un’ipotesi di obbligatoria astensione; quanto all’ipotizzata

relazione al contenuto dell’istanza presentata. Per altro verso, il ricorso deve
esser dichiarato inammissibile poiché «in materia di ricusazione, il ricorso per
cassazione deve specificamente indicare, a pena di inammissibilità, le
affermazioni contenute nella sentenza emessa all’esito del processo che si
assumano avere avuto carattere “pregiudicante”» (Sez. 2, n. 12539 del
11/12/2013, dep. 2014, Celotto, Rv. 259640), mentre il ricorrente si è limitato a
riportare i capi di imputazione che ritiene indicativi dell’espressione di un giudizio
in grado di fondare l’istanza di ricusazione.

pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 9/2/2018

Il Consigli
Ser

‘ :sidente

estensore
Paola

Gio

Diotallevi

3. All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

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