Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18762 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18762 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze
avverso la sentenza del 21/7/2016 del G.i.p. del Tribunale di Pistoia pronunciata
nei confronti di:
HABIBAJ KRISEJD, nato il 13/6/1966 in Albania
MIHAILOV VICTOR, nato il 6/9/1993 in Moldavia
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dr. Gianluigi Pratola che
ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p.

del Tribunale di Pistoia, con sentenza in data 21/07/2016,

condannava l’imputato HABIBAJ KRISED alla pena di anni due e mesi quattro di
reclusione ed euro 500 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624 e
625 n.2; 110, 628, comma 2 e 3, cod. pen., unificati sotto il vincolo della
continuazione.
2.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte

d’Appello di Firenze, deducendo la violazione di legge in relazione al disposto
dell’art. 235 cod. pen.; censura il P.G. ricorrente l’omessa valutazione da parte

Data Udienza: 09/02/2018

del Giudice dei presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza
dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è infondato.
Va condiviso, infatti, il principio affermato dalla Suprema Corte a tenore del
quale «L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna
alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall’art. 235 cod.

applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia
verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale
misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita
la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato» (Sez. 2, n.
39359 del 20/07/2016, Adna, Rv. 268303). Deve, quindi, escludersi la violazione
di legge ipotizzata, non avendo il giudice preso in considerazione in alcun punto
della motivazione il profilo dell’astratta applicabilità della misura di sicurezza
indicata dal P.g. ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 9/2/2018

Il Consi
Ser

Ik e.idente

re estensore
Di Paola

Gi

Di talle

pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo

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