Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18760 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18760 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASELLI MASSIMO nato il 8/3/1968 a FIRENZE

avverso il decreto del 26/6/2017 della Corte d’appello di Firenze
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso .;

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte d’Appello di Firenze, con decreto in data 26 giugno 2017, ha

rigettato il ricorso proposto nell’interesse di Massimo Caselli avverso il
provvedimento del Tribunale di Firenze del 14 dicembre 2016, con il quale era
stata disposta l’applicazione della misura della sorveglianza speciale di p.s. per la
durata di anni uno.
2.

Propone ricorso per cassazione la difesa del Caselli, deducendo la

violazione di legge in relazione all’art. 1 d. Igs. 159/2011, in riferimento alla
ritenuta attualità della pericolosità sociale del proposto; osserva il ricorrente che
il provvedimento della Corte, nel confermare il decreto applicativo del Tribunale,
aveva confuso – come il giudice di primo gado – il requisito dell’attualità della
pericolosità con quello dell’attualità della pendenza dei procedimenti penali; i
procedimenti presi in considerazione riguardavano, infatti, reati commessi sino al

Data Udienza: 09/02/2018

2014; quanto al profilo delle frequentazioni con pregiudicati, l’ultimo
accertamento indicato nel provvedimento del Tribunale riguardava l’epoca
dell’anno 2012; rispetto al nuovo episodio segnalato nel provvedimento della
Corte d’Appello nel giugno del 2016, doveva essere considerato l’intero arco di
tempo trascorso tra i due episodi, che rendevano insostenibile l’abitualità delle
frequentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

legge.
2.1. Il ricorso per cassazione, nel procedimento di prevenzione, è ammesso
soltanto per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011), nozione
nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del
provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con
un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che,
singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto
del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 6, n.
35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263).
2.2. Il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all’erronea
individuazione del requisito dell’attualità della pericolosità, in concreto
censurando la motivazione del provvedimento impugnato, con particolare
riguardo alle valutazioni espresse sul carattere dell’attualità, ritenute dal
ricorrente erroneamente condotte.
2.3. Dalla lettura del provvedimento della Corte, e di quello del Tribunale,
risulta che il giudizio sulla pericolosità del prevenuto e sull’attualità della
pericolosità non è ancorato, come intende prospettare il ricorrente, a scarni e
isolati elementi di giudizio, lontani nel tempo rispetto al momento della proposta
formulata dal Procuratore della Repubblica nell’ottobre 2016, ma al contrario è
diffusamente motivato indicando la sequela di condanne definitive per reati
contro il patrimonio, per favoreggiamento e in materia di stupefacenti, per oltre
un ventennio, cui fanno seguito le indicazioni per giudizi pendenti a carico del
Caselli, in numero significativo (sette procedimenti penali), e relativi a fatti,
principalmente di ricettazione di ciclomotori, commessi in un arco di tempo dal
2012 al 2014 (che non può certo dirsi distante in modo significativo dal
momento della valutazione richiesta dalla legge); a questi dati il Collegio ha
aggiunto, in una visione complessiva e corretta nella valutazione tanto della
pericolosità, quanto della sua attualità, gli aspetti concernenti la personalità del
Caselli e lo stile di vita, segnalando la costanza nelle frequentazioni con soggetti
pregiudicati, l’avvenuta espiazione di pene definitive in regime detentivo (senza
alcun apprezzabile effetto di recupero o, quantomeno, di parziale mutamento

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1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto fuori dei casi previsti dalla

delle abitudini di vita), l’assenza di indicazioni sullo svolgimento di lecite attività
produttive di reddito.
2.4. Inoltre, il provvedimento impugnato in questa sede, nel confermare il
giudizio del Tribunale sulla sussistenza della pericolosità sociale del Caselli, ha
ritenuto .di valorizzare nella prospettiva dell’attualità ulteriori dati sopravvenuti,
acquisiti di ufficio (potere legittimamente esercitato, atteso che «In tema di
procedimento di prevenzione, sussistendo, anche nella vigenza del d.lgs. n.159
del 2011, il principio del costante adeguamento della situazione di diritto a quella
di fatto, il giudice di appello può fondare il suo convincimento su elementi non

dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e dell’art. 2-ter, comma 1, della legge n.
575 del 1965»: Sez. 6, n. 51061 del 13/09/2017, P.G. in proc. lusco, Rv.
271375), concernenti una nuova sentenza di condanna per fatti di reato,
commessi nell’anno 2014, la frequentazione di soggetti pregiudicati, tra cui una
donna con la quale il proposto aveva ammesso di convivere, la persistente
assenza di attività di lavoro svolte dal proposto (ciò che logicamente fonda il
giudizio sulla tendenza a trarre i mezzi di sostentamento da attività illecite).
2.5. Entrambe le decisioni si pongono in sintonia con l’orientamento di
legittimità a mente del quale «in materia di applicazione di misure di prevenzione
il giudizio di pericolosità presuppone un’oggettiva valutazione di fatti sintomatici
della condotta abituale e del tenore di vita del proposto, da accertare in modo
tale da escludere valutazioni meramente soggettive da parte dell’autorità
proponente, il cui giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino
sospetti o presunzioni, purché obiettivamente accertati, come i precedenti penali,
l’esistenza di recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita, l’abituale
compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed
altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, in
modo che risulti esaminata globalmente l’intera personalità del soggetto come
risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita» (così Sez. 5, n. 6794
del 14/12/1998, dep. 1999, Musso, Rv. 212209).
E’ evidente, dunque, come la motivazione dei provvedimenti di merito non
possa in alcun modo dirsi assente o mancante, avendo i giudici logicamente
coordinato i dati a loro disposizione, collegando la continuità delle violazioni
poste in essere, con particolare ripetersi di condotte di aggressione all’altrui
patrimonio, con lo stile di vita tenuto dal Caselli, a dispetto anche dei periodi di
detenzione sofferti, caratterizzato da stabili rapporti di frequentazione con
soggetti pregiudicati e dall’assenza di lecite occupazioni lavorative.
3. All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

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esaminati in primo grado, dei quali può sempre disporne l’acquisizione, ai sensi

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 9/2/2018

Sergi

aola

Giov rDio Ile

Il Consiglier estensore

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