Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1876 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1876 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sutricor513 propo0 da:
PAN
PITOCCO ALESSANDRO N. IL 14/09/1957
BERNARDI ANDREA N. IL 20/02/1947
avverso l’ordinanza n. 3947/2011 GIP TRIBUNALE di LUCERA, del
02/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Pitocco Alessandro e Bernardi Andrea , in qualità di persone offese, ricorrono per
cassazione awerso l’ordinanza di archiviazione emessa dal Gip del Tribunale di
Lucera in data 2-5-12 , nel procedimento a carico di La Torre Giuseppantonio
Il ricorrente deduce abnormità del provvedimento impugnato per violazione degli
apparente dell’ordinanza . Le argomentazioni vengono ribadite con memoria in
data 18-10-12.
Risulta dagli atti che il prowedimento impugnato venne emesso all’esito di udienza
camerale , a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal
p.m. . In relazione a tale sequenza procedimentale , l’art 409 co 6 cpp dispone che
l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione soltanto nei casi di cui
all’ad 127 co 5 cpp e cioè per violazione delle norme che disciplinano
l’instaurazione e l’esplicazione del contraddittorio. Nessun altro vizio del
provvedimento è dunque deducibile per cassazione. Esulando da tale ambito i vizi
dedotti , inerenti alla motivazione dell’ordinanza, il ricorso , a norma dell’art 606
co 3 cpp , va dichiarato inammissibile.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrento al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro
cinquecento6 fi

tL

Così deciso in Roma il 29 11 12.

artt 125 co 3 e 177 cpp , in relazione alla motivazione manifestamente illogica e/o

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