Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18759 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18759 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOMBAKER CHARHANE nato il 25/05/1969 a RABAT( MAROCCO)
avverso la sentenza del 10/05/2017 del Gip del Tribunale di Monza
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di Monza, con sentenza in data 10 maggio 2017,
applicava nei confronti di
• BOMBAKER Charhane e CIAFARDO Maria la pena
concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. di anni due di reclusione ed euro 600 di
multa per ciascuno degli imputati, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e
629 cod. pen.
2.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato BOMBAKER

Charhane, deducendo con il primo motivo di ricorso la violazione di legge, in
riferimento alla qualificazione giuridica del fatto oggetto della decisione,
trattandosi di ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non anche di
tentata estorsione.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione della legge
penale (art 240 cod. pen.), per aver disposto la sentenza la confisca senza
specificazione e individuazione delle somme e dei beni oggetto del
provvedimento ablativo.

Data Udienza: 09/02/2018

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Entrambi i motivi del ricorso sono inammissibili: il primo, in quanto
certamente generico e, in ogni caso manifestamente infondato, poiché dalla
lettura dell’imputazione e della motivazione si apprende che la causale della
richiesta di restituzione era la conclusione di un accordo volto al prestito di
denaro a tassi di usura, sicché è evidente l’ingiustizia del profitto che si
intendeva conseguire mediante il ricorso alle condotte minacciose descritte

265410: «Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla
persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che
può essere identica, ma per l’elemento intenzionale che, qualunque sia stata
l’intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie
estorsiva soltanto quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile
davanti all’autorità giudiziaria (Fattispecie, nella quale la Corte riqualificava il
fatto, originariamente contestato come estorsione, in esercizio arbitrario delle
proprie ragioni, rilevando che, essendo stato l’imputato assolto in primo grado
dal concorrente reato di usura, la sua pretesa non potesse più ritenersi
finalizzata ad un profitto ingiusto)».
1.2. Per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, risulta evidente la
manifesta infondatezza della censura, relativa al contenuto della disposta
confisca, atteso che dalla lettura della sentenza impugnata in questa sede in
alcun passo della motivazione, né nel dispositivo, vi è traccia di statuizioni che
attengano alla confisca di beni od altre utilità.
2. All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 9/2/2018

Il Consiglier estensore
Sergi

Paola

Il
Giova

ente
Diotal

nell’imputazione (cfr. sul punto Sez. 2, n. 42734 del 30/09/2015, Capuozzo, Rv.

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