Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18759 del 03/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18759 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VITALE VINCENZO N. IL 02/01/1974
avverso l’ordinanza n. 548/2016 TRIB. LIBERIA’ di CATANZARO,
del 17/08/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
le/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/02/2017

..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione VITALE Vincenzo avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame
di Catanzaro che il 17 agosto 2016 ha respinto l’appello avverso l’ordinanza del GUP
che il 21.6.2016 ha ulteriormente sospeso i termini di custodia cautelare applicati al
prevenuto a seguito di proroga del termine di deposito della sentenza.

appello non aveva posto in discussione la facoltà del giudicante di procedere alla
sospensione dei termini prima della scadenza ma aveva rappresentato il difetto di
motivazione con riguardo alle sollevate violazione di legge commesse dal GUP . Rileva
infatti che tutti i provvedimenti devono essere motivati, motivazione che nel caso di
specie era ulteriormente necessaria considerato che agli imputati non era stato
notificato il provvedimento con il quale il GUP aveva richiesto al presidente del
Tribunale la proroga di ulteriori giorni per il deposito della motivazione e quindi gli
stessi non erano e non sono tuttora a conoscenza delle ragioni per le quali il giudice ha
dovuto prolungare il termine di deposito della sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
Deve ribadirsi, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il
provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza
del termine per il deposito della sentenza non esige altra motivazione che il richiamo
del disposto dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 544 c.p.p., comma 3, in cui
sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione
dell’ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione
dei termini di durata massima della custodia cautelare (complessità particolare della
stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle
imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice (Cass.
N. 5940 del 1999 Rv. 214966, N. 5288 del 2004 Rv. 227091, N. 15145 del 2006 Rv.
233966; n. 4823 del 2012). La determinazione dei tempi necessari per la redazione
della sentenza è infatti rimessa all’esclusiva valutazione del giudice e le parti non
possono in alcun modo interloquire.
Ciò premesso in diritto, appare evidente che nessuna specifica motivazione sulle
ragioni per le quali veniva disposta – in conseguenza, della discrezionale ed
insindacabile fissazione del termine per il deposito dei motivi ex art. 544 c.p.p.,
comma 3 – la sospensione del termine di custodia cautelare fosse dovuta, e che,
pertanto, del tutto irrilevanti risultano le argomentazioni del ricorrente.

1

,—–1/

Lamenta il ricorrente illogicità della motivazione rilevando che la difesa nell’atto di

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1500,00 da versare alla Cassa
delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle

Così deliberato in Roma il 3.2.2017
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
,-

Il Presidente
Giacprno FUMU

711 c,

Ammende. Si provveda ai sensi dell’art. 94 .1 Ter Disp Att. C.p.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA