Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18758 del 31/01/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18758 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOCERINO ARNALDO nato il 15/12/1974 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 19/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG
ukAA t,

Udit i difensor Avv.;

Ci1

Data Udienza: 31/01/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Napoli -sezione misure di
prevenzione- ha confermato il decreto 27 maggio 2014 n. 185 del Tribunale di
Napoli con cui era stata applicata all’odierno ricorrente la misura della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune
di residenza per la durata di anni quattro.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il proposto articolando
i seguenti motivi.

Rileva in particolare il ricorrente che gli elementi di fatto qualificanti il
Nocerino come soggetto pericoloso sono stati ritenuti dalla Corte territoriale sulla
base del medesimo iter argomentativo del primo giudice e sono consistiti nella
lettura del casellario giudiziale riguardante fatti commessi nell’ottobre 2011 e le
condanne subite da cui si desume che il ricorrente sarebbe collegato al clan
camorristico Elia.
Contesta tuttavia il ricorrente che tale clan camorristico non esisterebbe;
che lo stesso magistrato di sorveglianza di Napoli aveva affermato
l’appartenenza del ricorrente al diverso sodalizio malavitoso Mazzarella; che la
Corte, pur avendo disposto un’integrazione istruttoria, non ha convincentemente
superato tale contraddizione; che l’indicazione del magistrato di sorveglianza di
Napoli non potrebbe ritenersi un refuso; che, in presenza di una precedente
applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, il decreto con cui si
applica nuovamente tale misura sarebbe una mera duplicazione.
3. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dott. Luigi
Birritteri, ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve infatti rilevarsi che il provvedimento impugnato si fonda non solo
sulle risultanze del certificato del casellario giudiziale e sulla valutazione delle
condanne intervenute, ma anche su un’ampia attività di integrazione che
evidenzia l’esistenza del clan Elia (cfr. sentenza numero 751/2010 in data 25
marzo 2010 dal giudice dell’udienza preliminare di Napoli nel procedimento
numero 46502/09 R.G.N.R.; sentenza numero 2497/10 in data 15 novembre
2010 dal giudice dell’udienza preliminare di Napoli nel procedimento numero
19624/10 R.G. N.R. ; sentenza numero 5498/13 del 10 aprile 2013 dal Tribunale
di Napoli nel procedimento numero 50572/11 R.G. N.R.) e il diretto
coinvolgimento del Nocerino nel delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di
due armi da guerra commessi al fine di agevolare il clan Elia (sentenza la Corte

2

2.1. Violazione di legge per motivazione apparente.

di appello di Napoli n. 3096/14 in data 18 aprile 2014, irrevocabile il 3 luglio
2014).
Tale valutazione viene integrata poi da una considerazione sull’intera
esistenza del ricorrente. Si evidenzia come lo stesso, nell’arco di circa un
ventennio, abbia costantemente gravitato in ambienti criminali, abbia riportato
numerose condanne; sia stato oggetto di dichiarazioni indizianti dei collaboratori
di giustizia escussi nel procedimento numero 46065/11 ed in particolare le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PUGLIA Salvatore; MISSO Giuseppe,

intraneità a detto clan. A ciò si aggiunge ulteriormente il rapporto di parentela
con alcuni componenti della famiglia Elia e gli elementi che si desumono
dall’accertamento operato dalla squadra mobile in data 27 gennaio 2011 in cui è
risultato un incontro tra gli esponenti del clan Mazzarella e gli esponenti del clan
Elia cui lo stesso NOCERINO ha partecipato.
3. Nel ricorso, a parte la mera evocazione di una diversa collocazione del
ricorrente operata dal magistrato di sorveglianza di Napoli, non sono offerti
elementi istruttori o documentali che permettano di valutare in che modo sia
suffragata l’affermazione della appartenenza ad altro clan che rimane comunque
smentita nel provvedimento impugnato sulla base di una logica considerazione di
tutti gli elementi sopra richiamati, con la conseguenza che non può ritenersi che
vi sia omesso esame di tempestive deduzioni difensive.
In esito a tali valutazioni, ritenuta la pericolosità sociale del ricorrente,
anche ragione della mancanza di alcun elemento che potesse far ritenere venuto
meno il collegamento con il clan di riferimento, la Corte ha evidenziato la
legittimità dell’applicazione della misura di prevenzione anche al soggetto
attualmente detenuto, ferma restando ogni ulteriore successiva valutazione
all’atto della scarcerazione.
4. Ne consegue che in nessun modo la motivazione del provvedimento
impugnato può considerarsi apparente risultando specifica, congrua, logica,
esente da qualsivoglia vizio rilevabile in questa sede anche ove si volesse
prescindere dai limiti strutturali posti dal legislatore alla impugnazione dei
provvedimenti prevenzione.
5. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C
1.500,00.
P.Q.M.

3

PANCIUTO Gennaro e VERDICCHIO Ciro che ampiamente ne delineavano la

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017
Il resi9lente

Il Consigl re èstensore

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