Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18758 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18758 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LANUCARA ANGELO nato il 09/11/1982 a TARANTO

avverso la sentenza del 22/5/2017 del Tribunale di Taranto
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dr.ssa M. Francesca Loy
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Taranto, con sentenza in data 22 maggio 2017, applicava
nei confronti di Angelo Lanucara la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p.
di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione ai reati di cui agli
artt. 81, 56 e 628 cod. pen., 61 n. 2, 582 e 337 cod. pen.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di
legge e vizio di motivazione, in riferimento all’ esclusione della responsabilità
dell’imputato, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è inammissibile.

Data Udienza: 09/02/2018

E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di
patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di
cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. Unite, n. 10372 del

Benedetti, Rv. 263082). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta
correttamente al suddetto principio, escludendo espressamente la sussistenza di
una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p.
2. Alli inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 9/2/2018

Il Consi
Se

re estensore
Di Paola

l Prsidente
Gioén

i

Diota levi

27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015,

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