Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18757 del 31/01/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18757 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PEZZULLO CARMINE nato il 14/08/1970 a GRUMO NEVANO

avverso l’ordinanza del 01/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 31/01/2017

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 1 marzo 2016, la Corte di appello di Napoli ha respinto
l’istanza di riabilitazione propostkda Pezzullo Carmine.
Successivamente, lo stesso, in data 11 aprile 2016, ha proposto una nuova
istanza di riabilitazione, riqualificata dalla Corte di appello di Napoli – con
ordinanza 12 aprile 2016 – alla stregua di ricorso per cassazione avverso il
precedente provvedimento.
In particolare, il ricorrente rileva che i precedenti penali richiamati nel

apparentemente commessa 1’8 marzo 2008 risulta erronea; che, per quanto
riguarda i carichi pendenti, per la condotta del 22 giugno 2015 non vi è stato
ancora giudizio.
Allega a tal fine certificato dei carichi pendenti e si richiama agli esiti del
casellario giudiziale già in atti.
Rileva inoltre che vi è prova di un totale cambiamento di vita da parte del
richiedente il quale si è dedicato aun lavoro stabile a tempo indeterminato così
come certificato in atti.
Ha depositato memoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la
Corte di cassazione, dott. Antonio Balsamo, chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria depositata il 23/1/2017, i difensore d’ufficio ha di fatto
ribadito le considerazioni già svolte in sede di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Le doglianze, come illustrate dal ricorrente, non superano il vaglio

dell’ammissibilità, attesa la loro palese infondatezza, laddove correlate alla
corretta giustificazione proposta dai giudici di merito.
3.

In tema di riabilitazione relativa a misura di prevenzione e per

l’accoglimento della relativa domanda, questa Corte ha fissato una serie di
parametri valutativi (tutti rispettati nel provvedimento impugnato) che hanno in
comune la circostanza che, pur non essendo richiesta la sussistenza di fatti
positivi che dimostrino la redenzione ed il riscatto del soggetto dal passato, è
necessario un comportamento che espliciti il ravvedimento e l’adozione di un
sistema di vita improntato al rispetto della legge e delle regole comuni di
convivenza (Sez. 6, 29077/2001 Rv. 220715).
Inoltre, la prova costante ed effettiva di buona condotta implica una
valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal
compimento di fatti criminosi ma di fatti e comportamenti sintomatici di un
effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale

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provvedimento sono remoti; che l’indicazione della condanna per la rapina

espressione del recupero dell’interessato ad un corretto modello di vita (Sez. 2,
35545/2008 Rv. 240660; Sez. 1, Sentenza n. 461 del 27/01/1998 Rv. 210006).
Orbene, nella vicenda che occupa, il provvedimento impugnato evidenzia
che non risultano essere stati acquisiti indici positivi che abbiano un significato
univoco di recupero del condannato ad un corretto, anche se non esemplare,
modello di vita. A tal proposito, anche solo considerando il certificato dei carichi
pendenti, risultano iscrizioni nel registro degli indagati relative a fatti assai
recenti. Sotto questo aspetto, la presenza di un lavoro stabile permetteva

nessun altro elemento offerto dal ricorrente.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
1.500,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017
Il Consigli re estensore

— residente

desumere al più un’embrionale resipiscenza che, tuttavia, non trova riscontro in

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