Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18757 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18757 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. FLAMIA GAETANO, nato il 16/05/1964;
2. SAMMARCO PIETRO, nato il 07/05/1954;
contro la sentenza del 14/12/2016 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 30 gennaio 2013 il Tribunale di Palermo, in
composizione collegiale, affermava la penale responsabilità di Flamia Gaetano e
Sannmarco Pietro in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p e 73 D.P.R. n.
309/1990 aventi ad oggetto sostanza stupefacente, tra cui cocaina, commessi in
Bagheria dal dicembre 2002 al 7 luglio 2003 (capi a, b, e, quanto al Flannia) e dal
gennaio al 10 febbraio 2003 (capi b e c quanto al Sammarco).
Con sentenza del 2 aprile 2015, la Corte di Appello di Palermo, in parziale
riforma di quella emessa dal Tribunale, assolveva Sammarco Pietro dal reato di
cui al capo c), confermando la condanna per il diverso episodio di cessione di
sostanze stupefacenti di cui al capo b), mentre confermava la responsabilità di

Data Udienza: 06/04/2018

Flamia Gaetano in ordine ai tre episodi in addebito di detenzione e cessione di
sostanze stupefacenti tra cui la cocaina (capi a, b, e).
I suddetti imputati proponevano ricorsi per Cassazione che la sesta sezione
di questa Corte, con sentenza n. 49463 resa il 3 novembre 2015, riteneva
infondati in punto di affermazione di responsabilità e quanto al diniego delle
circostanze attenuanti generiche, ma che accoglieva limitatamente al diniego
dell’ipotesi di cui al comma V dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, in quanto la mera
ripetitività degli episodi di detenzione e cessione non poteva essere ostativa, di
per sé, alla configurabilità dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73/5 dpr cit.

in sede di rinvio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli
imputati per i reati di cui ai capi sub A) e B) per essere gli stessi estinti per
prescrizione; riduceva la pena inflitta al Flamia per il residuo reato di cui al capo
sub E) ad anni sei di reclusione ed C 26.000,00 di multa.

2. Contro la suddetta sentenza, Flamia Gaetano e Sammarco Pietro, a
mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. Flamia Gaetano ha dedotto la violazione dell’art. 73/5 dpr cit. in quanto
la Corte, nell’escludere che il fatto potesse rientrare nell’ipotesi lieve, aveva
motivato in modo apodittico facendo leva solo sul dato ponderale oggetto della
cessione (100 grammi di cocaina) «omettendo del tutto di chiarire gli elementi
sulla scorta dei quali essi abbiano ritenuto che la quantità della sostanza era
idonea a soddisfare un numero non certo esiguo di acquirenti», indagine
necessaria tanto più ove si considerava che si trattava di “droga parlata”;
2.2. Sammarco Pietro, dopo avere precisato che era stato assolto dal capo
sub C) già con la sentenza pronunciata in data 2 aprile 2015, dalla Corte di
Appello di Palermo, ha sostenuto che la Corte, in realtà, avrebbe dovuto
assolverlo anche dal residuo reato di cui al capo sub B) per non aver commesso
il fatto non sussistendo alcuna prova in merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. RICORSO DI FLAMIA GAETANO

Il ricorso è inammissibile essendo la censura manifestamente infondata.
In punto di fatto sono pacifiche le seguenti circostanze:
a) il capo sub e) dell’imputazione ha ad oggetto la cessione di cento grammi
di cocaina;
b)

il ricorrente era stato condannato anche per altri due episodi di

detenzione a fine di cessione di cocaina (capo sub a) e altra sostanza

2

Con sentenza del 14/12/2016, la Corte di Appello di Palermo, pronunciando

stupefacente (capo sub b), fatti per i quali, come si è detto, la Corte si è limitata
a dichiarare la non procedibilità per intervenuta prescrizione.
In punto di diritto, è consolidato il principio secondo il quale «il fatto di lieve
entità, nei reati concernenti le sostanze stupefacenti, è escluso nel caso in cui il
dato ponderale e qualitativo della sostanza superi una soglia ragionevole di
valore economico, non rilevando in senso contrario eventuali circostanze
favorevoli all’imputato»; alla stregua di tale principio è stato ritenuto non
configurabile il fatto lieve da: Cass. 31663/2010 rv. 248112 in un’ipotesi di

12398/2018 in un’ipotesi di plurimi acquisti di quantità di cocaina tra i 70 e gli
80 grammi, nonché tra i 100 ed i 150 grammi; Cass. 7295/2018 in una
fattispecie relativa a cessioni (da 100 a 600 grammi di hashish), con contestuale
detenzione di sostanze di tipo diverso (eroina, cocaina, hashish).
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi non censurabile in questa sede,
la conclusione alla quale è pervenuta la Corte Territoriale secondo la quale la
suddetta quantità di droga non poteva integrare un fatto di speciale tenuità «sia
per la qualità della sostanza sia per la quantità idonea a rifornire un numero non
certo esiguo di acquirenti contrastante con la minima offensività dell’ipotesi di cui
al comma IV dell’art. 73 dpr 309/1990 e succ. mod.».
Infatti, al suddetto dato ponderale, già

ex se idoneo a far ritenere la

manifesta infondatezza della censura, deve aggiungersi anche la sistematica
attività di cessione dello stupefacente a numerosi soggetti alla quale era dedito il
ricorrente, come si evince dai capi d’imputazione (in particolare quello sub a)
dichiarati prescritti.

2. RICORSO DI SAMMARCO PIETRO
Anche il suddetto ricorso è inammissibile essendo la censura dedotta del
tutto generica ed aspecifica in quanto la difesa si è limitata ad affermare, in
modo del tutto apodittico, pur a fronte di due sentenze di merito di condanna
«alla luce di tutto il convergente materiale probatorio in atti» (pag. 4 sentenza
impugnata), che «non vi è alcuna prova in atti che il sign. Sammarco abbia mai
commesso i reati ascrittigli».

3. In conclusione, entrambe le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00 ciascuno.

3

/

detenzione di 100 gr. dì cocaina con un principio attivo del 47%; Cass.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 06/04/2018

Geppino Rago

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Gi

Distallevi

111.

Il Consigliere es ensore

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