Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18754 del 31/01/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18754 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMATO VINCENZO nato il 31/08/1984 a SIDERNO

avverso il decreto del 18/03/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
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Data Udienza: 31/01/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria -sezione
misure di prevenzione- ha ridotto ad anni uno e mesi sei la durata della misura
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno imposta all’odierno
ricorrente, AMATO Vincenzo, con decreto del Tribunale di Reggio Calabria sezione misure di prevenzione – dell’Il marzo 2015, confermato per il resto.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il proposto
articolando i seguenti motivi.

Afferma il ricorrente che gli elementi utilizzati per accertare la pericolosità
sociale del proposto sarebbero inidonee a fondare l’accertamento stesso. In
particolare, le frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali
andrebbero riconsiderate perché i soggetti così indicati sono appartenenti alla
comunità nomade legati al predetto anche da rapporti di natura parentale che
portano ad una frequentazione non legata a ragioni illecite.
Contesta inoltre il ricorrente che vi sia un accertamento sull’attualità della
pericolosità sociale del soggetto, posto che costui ha tenuto durante la sua lunga
detenzione carceraria un comportamento irreprensibile; rileva che i precedenti
penali indicati dalla Corte risulterebbero perlopiù risalenti nel tempo e che vi
sarebbe ad oggi una opportunità lavorativa che qualificherebbe una resipiscenza
concreta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va infatti rilevato che, quanto all’attualità dei profili di pericolosità sociale
evocati dal decreto datato 11 marzo 2015 e depositato il 14 maggio, la Corte si
richiama alla presenza di precedenti penali per furto e truffa avvenuti nell’anno
2007 e nell’anno 2010; ad un processo pendente per associazione a delinquere
finalizzata la commissione di truffe e ricettazione per il periodo dal febbraio 2010
al marzo 2012 nonché a carichi pendenti e denunce che vanno dal 2004 sino al
giugno 2013, anno in cui l’AMATO risulta essere stato sottoposto alla misura
cautelare della custodia in carcere.
3. Unitamente a tali aspetti, la Corte considera che la presenza di una
attività lavorativa lecita del tutto sporadica, saltuaria e discontinua e comunque
tale da non essere fonte di entrate patrimoniali stabili e affidabili e desume da
tale elemento il fatto che il sostentamento del proposto derivi in massima parte
da attività illecite.
Ne consegue la sussistenza di una motivazione in punto pericolosità sociale
che risulta congrua, specifica, coerente con il contenuto del fascicolo processuale

2

2.1. Violazione della legge 1423/56 nonché carente ed illogica motivazione.

e, per converso, un accertamento effettivo in ordine al carattere attuale della
pericolosità sociale.
4. Va infatti rilevato che il riferimento all’attualità implica la valutazione di
profili che trovano le proprie radici nella condotta di vita anteatta ma che
svolgono i propri effetti anche nel momento attuale. Sotto questo aspetto, la
necessità di compiere delitti per garantire il proprio sostentamento è senz’altro
un profilo che può essere considerato assolutamente rilevante e attuale.
A fronte di tale valutazione, la presenza al momento attuale di una

Corte come sintomatica di una “embrionale volontà di riscatto” e quindi una
iniziativa non idonea a evidenziare uno stabile reinserimento sociale. Anche tale
valutazione, a fronte della lunga serie di attività lavorativa intraprese ed
abbandonate dal proposto medesimo appare essere effettiva e convincente.
5. I rimanenti profili evocati dal ricorrente riguardano aspetti del tutto
secondari rispetto a quelli appena sopra enunciati e comunque non sono
nemmeno in grado, anche a voler prescindere dai limiti strutturali
dell’impugnazione dei provvedimenti rese in sede di prevenzione, di scalfire la
palese logicità e congruenza della motivazione stessa.
6. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
7. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017
Il Consigliere estensore

Il Pr/eidente

opportunità lavorativa, peraltro a tempo determinato, è stata considerata dalla

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