Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18753 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18753 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. VALERI FILIPPO, nato il 02/06/1996;
2. TABET ABDERRAHIM, nato il 18/12/1997;
contro la sentenza del 13/10/2017 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza per entrambi i ricorrenti;
udito il difensore, avv.ti Diego Cisternino (per Tabet), Roberta Cova e Bruno
Guazzaloca (per Valeri) che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Valeri Filippo e Tabet Abderrahim – condannati entrambi per una rapina
aggravata ex art. 628/3 n. 1-2-3 bis e 3 quinquies cod. pen. – hanno proposto, a
mezzo dei rispettivi difensori, ricorso per cassazione contro la sentenza in
epigrafe.

Data Udienza: 06/04/2018

2.

Valeri Filippo – condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di

reclusione ed C 800,00 di multa – ha dedotto la violazione dell’art. 606/1 lett. b)
cod. proc. pen. sotto il profilo dell’errata quantificazione della pena.
Ad avviso della difesa, infatti, la Corte aveva errato nel ritenere il n. 3
quinquies aggravante non bilanciabile, laddove, invece, l’esatto contrario risulta
dal testo dell’art. 628/5 cod. pen.
Di conseguenza, poiché «l’unica aggravante su cui i giudici di merito
avrebbero potuto motivare l’aumento ex art. 63/4 cod. pen. è quella prevista
dall’art. 628/3 n. 3 bis cod. pen.» sarebbe «evidente che ben diversa sarebbe

quinquies sarebbe poi rientrata nel bilanciamento con le attenuanti, con una
prevedibile diminuzione del quantum di pena».

3. Tabet Abderrahim, ha dedotto:
3.1. la violazione dell’art. 106/4 bis cod. proc. pen. per avere la Corte
ritenuto l’utilizzabilità dell’interrogatorio reso da esso ricorrente in sede di
udienza di convalida del fermo in quanto era assistito dall’avv.to Donato Carbone
che aveva già assistito il coimputato Valeri che aveva reso dichiarazioni
accusatorie nei confronti del ricorrente;
3.2. la violazione dell’art. 133 cod. pen. per avere la Corte respinto con
motivazione illogica la censura relativa all’eccessività della pena inflitta dal primo
giudice;
3.3. la violazione dell’art. 69 cod. pen. per avere la Corte Territoriale
illogicamente motivato in ordine alla valutazione del rapporto tra circostanze
aggravanti e circostanze attenuanti. In particolare, la difesa lamenta che
«dovendo il giudice adeguare la pena alla gravità del fatto, non si comprende la
reale incidenza del riconoscimento della attenuanti generiche nel trattamento
sanzionatorio e il loro rapporto (equivalenza, prevalenza o soccombenza) con le
riconosciute aggravanti. Non si comprende come possa continuare ad incidere
sulla gravità del fatto(e quindi sull’aspetto sanzionatorio) la violazione di
domicilio, che dallo stesso giudice è stata esclusa, siccome assorbita
dall’aggravante ex art. 628/3 n. 3 bis (pag. 3 sent. Giudice dell’udienza
preliminare Bologna). Né si giustifica sotto il profilo logico l’ulteriore aumento di
pena disposto ex art. 63/4 cod. pen. contestualmente ad un suo mitigamento
per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pag. 9-10
motivazione sentenza)»;
3.4. la violazione dell’art. 62 n. 6 cod. pen. per non avere la Corte concesso
la suddetta attenuante nonostante il ricorrente avesse offerto la somma di C
1.000,00 anche se rifiutata dalla persona offesa, somma che rappresentava il
massimo che egli aveva potuto offrire stante le sue precarie condizioni

stata la quantificazione della pena, posto che anche l’aggravante ex n. 3

economiche. Sotto questo profilo, quindi, la mancata concessione della suddetta
attenuante doveva ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto la norma
«rappresenterebbe un privilegio per i cittadini più abbienti a danno di quelli
meno abbienti costretti a subire una pena più pesante a causa delle loro precarie
condizioni economiche».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. LA VIOLAZIONE DELL’ART. 106/4 BIS COD. PROC. PEN.

La censura dedotta dal Tabet (supra § 3.1.) è manifestamente infondata sia

perché, come hanno rilevato entrambi i giudici di merito, il Tabet si avvalse della
facoltà di non rispondere, sicchè non si comprende quale pregiudizio avrebbe
subito

(in terminis Cass. 29479/2013 Rv. 256448; Cass. 10757/2017 Rv.

269310), sia perché, a tutto concedere, la nullità sarebbe, comunque, di natura
intermedia

(in terminis Cass. 10102/2016 rv. 266711) e, quindi, sanata a

seguito del rito abbreviato scelto dall’imputato (ex plurimis Cass. 13465/2016
Rv. 266748).

2. LA VIOLAZIONE DELL’ART. 62 N. 6 COD. PEN.
La censura dedotta dal Tabet relativa alla mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. (supra § 3.4.), va rigettata. Sul
punto, va ribadito il principio di diritto secondo il quale «La configurabilità
dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen. implica, nel caso che la persona
offesa del reato non abbia voluto accettare il risarcimento, che il colpevole faccia
offerta reale nei modi stabiliti dagli art. 1209 e ss. cod. civ., e cioè che questa
sia stata seguita dal relativo deposito o atto equipollente, sicché la somma sia a
completa disposizione della persona offesa e successivamente il giudice possa
valutare adeguatezza e tempestività dell’offerta, al fine di accertare l’effettiva
resipiscenza del reo» Cass. 36037/2011 Rv. 251073; Cass. 56380/2017 Rv.
271556.
Di conseguenza, poiché l’imputato, secondo quanto risulta dalla sentenza
impugnata (sul punto non vi è contestazione), non ha osservato la suddetta
procedura, resta irrilevante la sollevata questione di legittimità costituzionale.
Va, comunque, osservato che la suddetta questione è già stata dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte con sentenza n. 10320/1984 riv
166781, sulla scia della sentenza n. 111/1964 con la quale la Corte
Costituzionale aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 62, n. 6, del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione proprio sotto i medesimi profili dedotti dal ricorrente in questa
sede.

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3.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Le difese di entrambi i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata in
ordine alle modalità con le quali è stata calcolata la pena inflitta: la difesa del
Valeri ha lamentato la violazione del combinato disposto degli artt. 628/3 n. 3
quinquies e quarto comma (ora, quinto); la difesa del Tabet si è doluta della
violazione dell’art. 69 cod. pen. (supra § 3.3.).
Entrambe le censure sono fondate per le ragioni di seguito indicate.
3.1. Al fine di meglio comprendere la problematica, è opportuno partire dalla
pena così come determinata dal giudice dell’udienza preliminare.

sanzionatorio, si rileva che ad entrambi, in ragione della loro giovane età, del
comportamento resipiscente, possano essere concesse le attenuanti generiche,
ed al solo Valeri l’attenuante del risarcimento del danno, documentato. La
dosimetria della pena non può, tuttavia, prescindere dalla gravità oggettiva del
fatto, realizzato con fredda determinazione e considerevole grado di violenza in
danno di una persona anziana, violandone il domicilio. La pena base può essere
identica per entrambi, in ragione del fatto che, da un lato Valeri ha trascinato
con sé nell’ impresa criminosa il Tabet e questi ne ha assunto da subito la
direzione, rendendosi altresì autore materiale della brutale aggressione alla
vittima. Si ritiene, inoltre, di esercitare il potere di aumento della pena previsto
dall’art. 63 c. 4 c.p., al fine di adeguare il trattamento al numero e alla
consistenza delle aggravanti. Pertanto, applicati criteri enunciati dall’art. 133 c.p.
si reputa equo comminare a Tabet Abderrahim la pena di anni 4 di reclusione ed
C 1.000 di multa (p.b. anni 6 di reclusione ed C 1200 di multa, aumentata ad
anni 7 mesi 6 di reclusione ed C 1800 ex art. 63 c. 4 c.p., ridotta per le
generiche ad anni 5 ed C 1200, aumentata per la continuazione ad anni 6 di
reclusione ed C 1500 di multa, ridotta come sopra per il rito) e a Valeri Filippo la
pena di anni 3 mesi 4 ed C 800 di multa (p.b. anni 6 di reclusione ed C 1200 di
multa, aumentata ad anni 7 mesi 6 di reclusione ed C 1800 ex art. 63 c. 4 c.p.,
ridotta per le generiche ad anni 5 ed C 1200 e per l’avvenuto risarcimento ad
anni 4 ed C 900 aumentata per la continuazione ad anni 5 di reclusione ed C
1200 di multa, ridotta come sopra per il rito)».
3.2. Sul punto, entrambi gli imputati proposero appello che la Corte
Territoriale – nel tentativo di “interpretare” il procedimento che il primo giudice
aveva seguito nel determinare la pena – respinse adducendo la seguente testuale
motivazione: «La particolare gravità delle condotte poste in essere, per altro
denotanti – sul piano soggettivo – personalità di tipo marcatamente
delinquenziali, giustifica sia il fatto che si sia partiti da una pena base non
allineata sul minimo di legge, sia la decisione di avvalersi della facoltà di
applicare l’aumento di cui all’art. 63 c. 4 cod. pen. nonostante la concessione ad
4

Si legge a pag. 4 della sentenza di primo grado: «Quanto al trattamento

entrambi delle generiche, per la resipiscenza e la giovane età, sia l’entità degli
aumenti determinati per tale motivo e per la continuazione. In merito
all’aumento ex art. 63 c. 4 cod. pen. va inoltre evidenziato, che gli imputati si
sono visti riconoscere ben 4 aggravanti speciali (art. 628 commi 3 n. 1 ), 2), 3
bis, 3 quinquies cod. pen.) le ultime due delle quali di tipo obbligatorio; orbene il
giudice, correttamente ha applicato l’aumento di cui all’art. 63 n. 4 cod. pen.
riferibile alla seconda circostanza obbligatoria – e quindi non rientrante nel
bilanciamento con l’attenuante concessa di cui all’art. 62 bis cod. pen. (e per il

stato computato sulla pena così aumentata significa inequivocabilmente che il
giudice ha ritenuto le attenuanti prevalenti sulle restanti aggravanti “bilanciabili”
ex art. 69 cod. pen. che altrimenti non vi sarebbe stata alcuna diminuzione

Quindi, ad avviso della Corte Territoriale:
a) le aggravanti non bilanciabili ex art. 628/4 cod. pen. (ora quinto comma a
seguito dell’introduzione del quarto comma con la L. n. 103/2017, successiva
all’epoca dei fatti per cui è processo) erano quelle di cui ai nn. 3

bis e 3

quinquies;
b) ciò giustificava l’aumento dell’art. 63/4 cod. pen.;
c) le attenuanti erano state ritenute bilanciabili con le restanti aggravanti.
Sennonchè, come evidenziato nei motivi di ricorsi) è errato ritenere
l’aggravante di cui al n. 3 quinquies non bilanciabile: tanto si desume, in modo
evidente, dallo stesso art. 628/4 cod. pen. che dichiara non bilanciabili le sole
aggravanti di cui ai nn. 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater.
Dal suddetto errore, però, discende un ulteriore errore evidenziato nel
ricorso Tabet, nella parte in cui ha dedotto che non «si giustifica sotto il profilo
logico l’ulteriore aumento di pena disposto ex art. 63/4 cod. pen.
contestualmente ad un suo mitigamento per effetto del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche (pag. 9-10 motivazione sentenza)».
Ed infatti, l’art. 63/4 cod. pen. prende in considerazione l’ipotesi del
concorso fra circostanze speciali sempre che non siano ritenute subvalenti a
seguito del giudizio di bilanciamento.
Ora, nel caso di specie, l’unica delle quattro circostanze speciali contestate
(nn. 1, 2, 3 bis e 3 quinquies), è quella di cui al n. 3 bis: tutte le altre sono
bilancia bili.
Dal che derivano le seguenti conseguenze:
a) la pena base (art. 628/3 n. 3 bis cod. pen.) avrebbe dovuto essere
stabilita nei limiti di cui al previgente art. 628/3 cod. pen. e cioè “da quattro anni
e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032,00 a euro 3.098,00”;

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Valeri anche 62 n. 6 cod. pen.). Il fatto poi che l’applicazione delle attenuanti sia

b) le circostanze aggravanti contestate agli imputati (nn. 1, 2, 3 quinquies)
non potevano più essere conteggiate nel calcolo della pena proprio perché
ritenute subvalenti rispetto alle concesse attenuanti dichiarate prevalenti;
c) l’aumento ex art. 63/4 cod. pen. non poteva essere effettuato perché,
essendo rimasta un’unica aggravante speciale – ossia quella di cui al n. 3 bis non
bilanciabile — non vi era più alcun concorso fra circostanze speciali che
giustificasse l’aumento.
Alla stregua delle suddette considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata

dosimetria della pena nei confronti di entrambi gli imputati (in quanto il motivo
di impugnazione del Valeri vale anche nei confronti del Tabet e viceversa ai sensi
dell’art 587/1 cod. proc. pen.) attenendosi alle regole innanzi illustrate.
Ovviamente, le censure dedotte dal Tabet in ordine all’eccessività della pena
(supra § 3.2.) restano assorbite.

P.Q.M.
ANNULLA
la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena nei
confronti di entrambi i ricorrenti con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Bologna per nuovo giudizio sul punto;
RIGETTA
nel resto il ricorso di Tabet;
DICHIARA
irrevocabile l’affermazione di responsabilità per entrambi gli imputati.
Così deciso il 06/04/2018
Il Consigliere e ensore

Presidente

Geppino Rag9′

nni Diotallevi

va annullata e la Corte territoriale, in sede di rinvio, provvederà a riformulare la

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