Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18752 del 06/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18752 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CASSANO ERICA, nata il 03/07/1988, contro la sentenza del 19/07/2017 della
Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;

FATTO e DIRITTO

1. Cassano Erica – condannata, con doppia conforme, per i reati di cui agli
artt. 56/628, 639 cod. pen. – ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza in epigrafe deducendo la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in
quanto la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento non
risultando «elementi idonei a giustificare un giudizio di addebitabilità degli
episodi contestati».

2. Il ricorso, è inammissibile in quanto la censura – nei testuali termini supra
riportati in cui è stata dedotta – non è scrutinabile stante l’assoluta genericità ed
aspecificità a fronte della puntuale motivazione addotta dalla Corte Territoriale.

Data Udienza: 06/04/2018

3. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA

CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
duemila a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 06/04/2018
Il Consigliere e ensore
Geppino Rag,

Ip i tsidente

inammissibile il ricorso e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA