Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18751 del 13/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18751 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONTI COSIMO N. IL 09/01/1982
avverso l’ordinanza n. 433/2016 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
07/07/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.•

.

Data Udienza: 13/12/2016

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del
dr.Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile
Udito l’avv.Tiziana Monterosso in sostituzione dell’avv.Francesco Oddo
difensore di fiducia di Conti Cosimo che ha concluso per l’accoglimento del

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 22.6.2016, il Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Patti convalidava l’arresto in flagranza di Conti Cosimo per i
reati di cui agli artt.337 e 582 c.p. Avverso tale provvedimento l’indagato
propose istanza di riesame e il Tribunale del Riesame di Messina, con
ordinanza del 7.7.2016, confermava l’ordinanza impugnata.
2.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo

l’erronea applicazione degli artt.274 e 275 c.p.p. e omessa motivazione ai
sensi dell’art.606, co.1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla sussistenza
delle esigenze cautelari.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.
3. Il limite del sindacato di legittimità – inteso nel senso che alla Corte
di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare
natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che a esso ineriscono, se il
giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno
indotto alle scelte in concreto effettuate – non può che riguardare anche i
provvedimenti cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice
di merito e, in particolare, prima del giudice al quale è richiesta
l’applicazione della misura o la modifica della stessa e, poi, eventualmente,
del giudice del riesame o dell’appello, valutare “in concreto” la sussistenza
dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari, e rendere un’ adeguata e
logica motivazione sui parametri normativi previsti, per formulare la
prognosi di pericolosità. Tanto premesso, rileva il Collegio che le doglianze
del ricorrente, laddove censurano la congruità e illogicità dell’argomentare
del giudicante, in riferimento alle esigenze cautelari non possono trovare
accoglimento, in quanto prive della specificità, prescritta dall’art. 581, lett.
c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte
dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste.

ricorso.

4.La normativa introdotta con la legge n.47/2015, nella parte in cui
modifica le disposizioni in tema di motivazione delle ordinanze cautelari,
pur non avendo carattere innovativo, richiede comunque che l’ ordinanza di
custodia e quelle emesse in sede di riesame abbiano comunque un chiaro
contenuto indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del
giudicante, dovendo indicare,i1 giudice,nello specifico caso, il convincimento
in forza del quale persiste il concreto e attuale pericolo di recidiva con
motivazione aderente alla situazione cautelare. La valutazione dell’attualità

non può, pertanto, prescindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto
e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto
circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti.
Tanto premesso, si ritiene che nella valutazione dell’attualità del
pericolo di reiterazione diventa rilevante non solo il giudizio sulla
permanenza del “periculum libertatis” dal momento della consumazione del
fatto per cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare,
ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo,
attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della
cognizione cautelare) fondato sulla valutazione di situazioni concrete.
Questa Corte ha quindi affermato, con giurisprudenza che si
condivide e riafferma, che il pericolo di reiterazione è “concreto” ogni volta
che si dimostri l’esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si
possa dedurre la probabilità di recidiva; è “attuale” ogni volta in cui sia
possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che, indichi la
probabilità di devianze “prossime” all’epoca in cui viene applicata la misura,
seppur non specificamente individuate, né tantomeno “imminenti”, ovvero
immediate. E il giudizio sulla attualità ben può essere fondato sull’analisi
della personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto
per cui si procede. Non si richiede, invece, che il giudizio si estenda alla
previsione di una “specifica occasione” per delinquere, la cui previsione
esula dalle facoltà del giudice, né che la valutazione circa l’alta probabilità
di una “prossima” ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente
“immediatezza”, ovvero “imminenza”. Il giudizio prognostico non può che
fare riferimento alla elevata probabilità che possa verificarsi la recidiva nel
periodo di tempo in cui possono essere attive le cautele, cioè un periodo
“prossimo”, ma non “imminente”, né “immediato”.
Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l’esistenza di
elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità
del titolo di reato (v., da ultimo, Cass.Sez.II, Sent. n. 47619/2016 Rv.
268508).
7

5. Nel caso di specie il Tribunale ha espresso il giudizio sull’esistenza del
pericolo di reiterazione in coerenza con tali linee ermeneutiche,
evidenziando, con giudizio di merito incensurabile in quanto privo di
illogicità manifeste, che dalle inquietanti modalità della gratuita e violenta
resistenza posta in essere nei confronti dei militari operanti (l’indagato è
stato sorpreso alla guida di un’autovettura di provenienza furtiva e con a
bordo attrezzi atto allo scasso. Incurante dell’incolumità degli ufficiali di
polizia giudiziaria e di altri, tentava di allontanarsi, con manovre pericolose

piedi; una volta raggiunto dal personale di p.g. ingaggiava una
colluttazione, nel corso della quale gli operanti riportavano le lesioni
refertate), e dalla condizione di recidivo specifico ed infraquinquennale
deriva il fondato pericolo (concreto e attuale) di reiterazione di reati della
stessa specie di quelli per cui si procede. Tale concreta situazione rende
infatti altamente probabile la ricaduta nella devianza.
6.11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così gel ierato in camera di consiglio, il 13.12.2016
liere estensore
la Cervadoro

Il Presidente
Piercamillo Davigo

e quindi abbandonava l’auto in una stradella interpoderale per proseguire a

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