Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18751 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18751 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MONACO MARCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALLOCCO NUNZIO nato il 07/04/1988 a MUGNANO DI NAPOLI

avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA che ha concluso per l’inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 14/07/2017,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP
TRIBUNALE di LIVORNO, in data 17/11/2016, nei confronti di ALLOCCO NUNZIO
in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP

1. Propone ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore,
deduce il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
alla mancata applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti

Data Udienza: 06/04/2018

generiche. La difesa lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato,
fondata sul ruolo che il ricorrente avrebbe avuto nella rapina, sarebbe apparente.

2. Il ricorso è inammissibile.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis
cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di
talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere

per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez.
3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv
248244).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare
nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa
l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può
essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo,
oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o
superati da tale valutazione. E’ pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in
base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato
comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità
(Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv
249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv 248737).
Tanto premesso deve evidenziarsi che nel caso di specie, diversamente da
quanto genericamente indicato nell’atto di ricorso, la motivazione del
provvedimento impugnato è articolata, specifica e puntuale.
La Corte, infatti, prende in considerazione tutti gli aspetti indicando nelle
pagine 3 e 4 della sentenza le ragioni specifiche per le quali ritiene infondata la
doglianza della difesa.
Argomenti questi -la circostanza che la confessione sia stata resa solo
quando la mole degli elementi a carico era imponente; il ruolo svolto nella
organizzazione della rapina; la particolare intensità del dolo- unitamente alle
considerazioni già svolte dal giudice di primo grado quanto alla incensuratezza ed
alla condotta successiva al delitto da considerarsi solo in termini di equivalenza,
che non sono censurabili in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal

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sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento

ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/04/2018
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