Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1875 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1875 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SAVASTANO SABATO N. IL 08/10/1979
avverso la sentenza n. 1034/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

Savastano Sabato ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Salerno in data 1-3-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp
, commesso in Nocera Superiore il 21-1-08.
Il ricorrente deduce carenza di motivazione poiché si era trattato di un modesto
ritardo nel fare rientro a casa, senza la sussistenza del dolo del reato in disamina
poiché l’imputato, che era stato autorizzato ad uscire, si era recato dall’Assistente
sociale, ritenendo di non violare con ciò il divieto di allontanarsi dall’abitazione.
Deduce poi vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi che non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso
di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come il Savastano si fosse recato in un
luogo distante dall’abitazione presso la quale era ristretto, ivi intrattenendosi con
soggetti pregiudicati. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi
enueleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di
secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla
conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo
della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla dosimetria della pena
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi
logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai
numerosi , gravi e specifici precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende

OSSERVA

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29 11 12 .

DEPOSITATA

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