Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18749 del 13/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18749 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SINISI ANGELO N. IL 31/03/1987
avverso l’ordinanza n. 321/2016 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
31/05/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv

SEMPLIMATA

Data Udienza: 13/12/2016

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del
dr.Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile
Udito il difensore avv.Laura Beltrami che ha concluso per l’accoglimento del

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.Con ordinanza del 31.5.2016, il Tribunale di Lecce, Sezione del Riesame,
confermava l’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Brindisi del 9.5.2016 con la
quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei
confronti di Sinisi Angelo per i delitti di rapina aggravata, porto di armi,
ricettazione delle medesime nonché di una vittura provento di furto ed utilizzata
per commettere la rapina.
2.Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) l’erronea
applicazione della legge penale e di norme processuali in relazione agli artt. 110,
628 commi 1 e 3 n.1 c.p., 192, 273 c.p.p. e mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) c) ed e)
c.p.p. in riferimento ai gravi indizi di reato non avendo il Tribunale effettuato
alcun concreto e approfondito esame sulla presenza o meno di riscontri alla tesi
d’accusa. Nei confronti del Sinisi risulta un solo elemento apprezzato dal
Tribunale per convincersi della gravità indiziaria nei suoi confronti, elemento
rappresentato dalle ambientali che narrano l’incontro con Coffa Alessamdro e
Coffa Francesco. Ma il significato attribuito alle conversazioni in questione non è
connotato dai caratteri della chiarezza, della decifrabilità del contenuto, né in
esse vi è una esplicita ammissione di responsabilità da parte del Sinisi. Né alcuna
valutazione è stata riservata alla versione sostenuta dal ricorrente; 2) l’erronea
applicazione della legge penale e di norme processuali agli artt. 274 e 275 c.p.p.
e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art.606,
co.1, lett.b) c) ed e) c.p.p. in riferimento all’attualità delle esigenze cautelari.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
3. Il limite del sindacato di legittimità – inteso nel senso che alla Corte di
cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del
giudizio di legittimità ed ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito
abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto alle scelte in
concreto effettuate – non può che riguardare anche i provvedimenti cautelari,

ricorso.

1,

essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in particolare,
prima del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura o la modifica
della stessa e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o dell’appello,
valutare “in concreto” la sussistenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze
cautelari, e rendere un’ adeguata e logica motivazione sui parametri normativi
previsti, per formulare la prognosi di pericolosità. Tanto premesso, rileva il
Collegio che le doglianze del ricorrente, laddove censurano la congruità e
illogicità dell’argomentare del giudicante, rispetto alla ritenuta gravità indiziaria,

alle esigenze cautelari e all’attualità delle esigenze non possono trovare
accoglimento, in quanto prive della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice
d’appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste.
4.

Con congrua e logica motivazione il Tribunale del Riesame

ha

puntualmente illustrato i gravi indizi di reità sulla scorta del contenuto delle
eloquenti

intercettazioni telefoniche (v.pag.3 dell’ordinanza impugnata),

rilevando in particolare che non risponde al vero quanto riferito in udienza dal
Sinisi (ovvero che egli si sarebbe recato dal Coffa su richiesta del Ferrari), in
quanto risulta dalle intercettazioni che tutti erano stati convocati e il Ferrari, per
giustificare la sua mancata partecipazione, afferma che fu proprio il Sinisi a
rassicurarlo che sarebbe andato lui e il Di Lena, anche in rappresentanza sua e
del Colaci (v.pag.4). Il riferimento da parte del Romano ai quattro come ai
componenti della “banda dell’Auchan” non toglie rilevanza agli elementi oggettivi
evidenziati dal Tribunale, anzi avvalora il quadro indiziario, atteso che rimane in
tal modo accertato che l’indagato non solo ha capacità criminale, ma che quello
contestato non è l’unico delitto consumato ma l’ultimo di una serie.
5.

Anche sulle esigenze cautelari l’ordinanza è adeguatamente e

logicamente motivata. La normativa introdotta con la legge n.47/2015, nella
parte in cui modifica le disposizioni in tema di motivazione delle ordinanze
cautelari, pur non avendo carattere innovativo, richiede comunque che l’
ordinanza di custodia e quelle emesse in sede di riesame abbiano comunque un
chiaro contenuto indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del
giudicante, dovendo indicare, il giudice, nello specifico caso, il convincimento in
forza del quale persiste il concreto e attuale pericolo di recidiva con motivazione
aderente alla situazione cautelare. Tale motivazione si rinviene nel
provvedimento impugnato che ha dato rilievo, ai fini della persistenza del
concreto e attuale pericolo di recidiva in capo al Sinisi, alla concreta vicenda
cautelare, in cui è coinvolto il ricorrente; infatti, proprio la costituzione di una
banda dedita alla commissione di gravi delitti in esercizi commerciali

in riferimento al reato di cui all’ imputazione provvisoria, nonché in riferimento

(affermazione proveniente da una fonte attendibile e da soggetto che pensa di
avvalersi del loro operato per compiere una rapina con armi ai danni di un
portavalori blindato) è stato correttamente ritenuto l’elemento concreto e attuale
che porta a ritenere che l’episodio non sia unico, ma l’ultimo di una lunga serie.
La non episodicità, unitamente all’inserimento in contesti di criminalità
organizzata, costituiscono sintomo di elevata pericolosità criminale e chiaro
segnale che il suddetto pericolo di recidivanza non possa essere adeguatamente
fronteggiabile con misure cautelari diverse da quella della custodia in carcere

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di millecinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la
rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma

1 bis

del citato articolo 94.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro nnillecinquecento a favore della Cassa
delle ammende. Si provveda ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Così deliberato in camera di consiglio, il 13.12.2016
a motivazione semplificata.
liere estensore
a Cervadro

tiu

Il Presidente
Piercamillo Davigo

(v.pagg.4-5 della sentenza impugnata).

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