Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18749 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18749 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. ASCIONE TERESA, nata il 12/11/1982;
2.

GRANATA NATALE, nato il 14/04/1964;

3.

MARRA GIOVANNI, nato il 16/08/1971;

4.

RUSSO ANTONIO, nato il 28/05/1980;

contro la sentenza del 17/07/2017 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore, avv. Milena Micele (per Ascione), Michele Bruno (per Russo)
che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Ascione Teresa, Granata Natale, Marra Giovanni, Russo Antonio —
condannati con doppia conforme per due rapine aggravate in danno di due
Istituti Bancari e sequestro di persona – hanno proposto, a mezzo dei rispettivi
difensori, ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo le
censure di seguito indicate.

/7/

Data Udienza: 06/04/2018

2. Ascione Teresa, ha dedotto la violazione degli artt. 69-133 cod. pen. per
non avere la Corte ritenuto la prevalenza delle concesse attenuanti generiche
sulle contestate aggravanti, pur sussistendone i presupposti fattuali, al fine di
infliggere una pena più mite.

3. Granata Natale, ha dedotto:
3.1. la violazione dell’art. 125/3 cod. proc. pen. per avere la Corte
Territoriale confermato la sentenza di primo grado, senza procedere alla minima

condotte poste in essere;
3.2. la violazione dell’art. 62 bis cod. pen. per non avere la Corte concesso
le attenuanti generiche pur sussistendone i presupposti.

4. Marra Giovanni ha dedotto:
4.1. la violazione dell’art. 605 cod. pen.: ad avviso della difesa il suddetto
reato non avrebbe potuto essere ritenuto sussistente in quanto «la costrizione
inflitta ai dipendenti si è prolungata solo per un breve lasso di tempo, essendo
coincisa col mezzo immediato di esecuzione della rapina, poiché assolutamente
strumentale alla consumazione della stessa»;
4.2. la violazione dell’art. 69 cod. pen. per non avere la Corte concesso le
attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.

5. Russo Antonio, ha dedotto la carenza della motivazione sui motivi di
appello ed, in particolare, sulla mancata quantificazione delle concesse
attenuanti generiche nella determinazione della pena base.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 628 – 605 COD. PENI.

In ordine alla responsabilità penale per i reati di rapina e sequestro di
persona, va osservato quanto segue.
Quanto ai reati di rapina, il solo Granata si è doluto della motivazione
addotta dalla Corte Territoriale.
La censura, però, è del tutto generica ed aspecifica perché non chiarisce
dove, come e perché la motivazione della Corte Territoriale sarebbe carente o
omessa. E’ vero che la Corte ha fatto ampio rinvio alla sentenza di primo grado,
ma lo ha fatto in quanto, dopo avere esposto i plurimi e convergenti indizi a
carico di tutti i ricorrenti, ha ritenuto di condividere il giudizio sulla responsabilità
espresso dal primo giudice anche perché le censure dedotte erano generiche e
reiterative delle medesime questioni dibattute in primo grado.

2

analisi critica dei motivi di appello e senza idonea valutazione dei fatti e delle

Quanto, infine, alla violazione dell’art. 605 cod. pen., dedotta dal solo Marra,
la motivazione addotta sul punto dalla Corte Territoriale in punto di fatto («i
dipendenti sono stati costretti a raggrupparsi in un locale e a rimanervi per un
tempo apprezzabile anche dopo l’esaurimento della rapina per consentire la fuga
sicura dei rapinatori») giustifica la ritenuta sussistenza dei reato di sequestro di
persona conformemente alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che è
stata, quindi, correttamente applicata.

Tutti i ricorrenti, hanno dedotto censure sul trattamento sanzionatorio che
però, vanno ritenute manifestamente infondate.
Sul punto, va dato atto che la Corte Territoriale ha preso in esame le singole
censure e le ha disattese con motivazione incensurabile in punto di fatto
(trattamento “mitissimo” «a fronte di fattí -é-strema gravità e allarme, dell’abilità
di tutti e della professionale divisione dei ruoli, con capacità di scegliere lucrosi
obiettivi al Nord e spostandosi all’uopo dalla regione di provenienza»).
Quanto alla censura dedotta dal Russo, va osservato che al medesimo le
attenuanti generiche sono state concesse (come risulta dalla motivazione e dallo
stesso dispositivo della sentenza di primo grado) e che la pena inflittagli rientra
nei parametri di legge.

3. In conclusione, tutte le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00 ciascuno.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 06/04/2018
idente

Il Consigliere estensore
Geppino Rago//

Giov.

Diotallevi

2. TRATTAMENTO SANZIONATORIO

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