Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18748 del 13/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18748 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
DELL’AIRA RINO N. IL 18/07/1961
avverso il provvedimento n. 7/2014 TRIBUNALE di ALESSANDRIA,
del 28/09/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor AvvK

Data Udienza: 13/12/2016

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del
dr.Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.Dell’Aira Rino con istanza presentata dal suo difensore all’udienza del
26.9.2016, nel procedimento n.7/2014 a suo carico pendente innanzi all’autorità
giudiziaria di Alessandria, per l’applicazione della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o
di abituale dimora per anni tre proposta dalla Questura di Alessandria, ha chiesto
la rinnessione del procedimento ai sensi dell’art.45 c.p.p.
2.11 proposto adduce motivi di legittimo sospetto con riferimento al
procedimento in questione, adducendo che tutte le informative a suo carico
utilizzate dal pubblico ministero nel procedimento di prevenzione provengono in
maggior parte da funzionari della Questura di Alessandria che sono sottoposti ad
un altro procedimento quali suoi coimputati, e di aver appreso da persone
detenute nel medesimo carcere dove lui si trova che gli stessi funzionari e molti
altri di cui non ricordava il nome sono corrotti e hanno instaurato il procedimento
di prevenzione “poiché nel night dove c’ero io non hanno potuto venire a bere
champagne, usufruire delle donne”;
3.L’istituto della rimessione del processo, costituendo deroga alla
competenza per territorio determinata dal sospetto di condizionamenti del
giudice in ordine alla sua imparzialità, pregiudicata da situazioni locali gravi, tali
da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti elinninabili, è regolato da
norme che postulano una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi
di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per
cui il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma
dell’art. 45 c.p.p., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente
idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un’incidenza negativa di tal
concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante, con la
conseguenza che, da un lato, per “grave situazione locale” deve intendersi un
fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale
nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da i
non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la no Adff

1

imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge
il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle
persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i “motivi di
legittimo sospetto” possono configurarsi solo in presenza di questa grave
situazione locale idonea a turbare lo svolgimento del processo e la serenità del
difensore nello svolgimento del suo incarico (cfr. Cass.Sez.III, Sent. n. 23962
/2015 Rv. 263952; Sez.II, Sent. n. 2565/2014 Rv. 262278). Ne consegue che le
situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in

preoccupazioni e timori che non consentono di ipotizzare la sussistenza di fatti
reali, collegati a situazioni locali, idonei per la loro gravità a turbare il sereno
svolgimento del processo e a compromettere in tal modo la corretta
amministrazione della giustizia.
4. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, non è stata
dedotta circostanza alcuna relativa a fatti concreti idonei per la loro gravità a
creare siffatta turbativa; non ravvisandosi, pertanto, allo stato, i presupposti di
cui all’art. 45 c.p.p., l’istanza di rimessione deve ritenersi manifestamente
infondata e va dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di
inammissibilità consegue la condanna dell’istante al pagamento delle spese del
procedimento e – ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/2000) al
versamento di somma a favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1500 del procedimento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’istanza di rinnessione e condanna Dell’Aira Rino al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1500 a favore
della Cassa delle Ammende.
C

berato, il 13.12.2016.
Cons• liere estensore
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Il Presidente
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modo certo dagli atti del processo e non costituire solo la proiezione di generiche

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