Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18747 del 13/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18747 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMAGNOSI COSIMO N. IL 21/04/1960
avverso l’ordinanza n. 5/2016 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 18/01/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor

SEMPLIFICATA

Data Udienza: 13/12/2016

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dott.
Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile

1. Con ordinanza del 18.1.2016, il Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Reggio Calabria confermava l’ordinanza applicativa della misura
cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di reggio
Calabria in data 18.12.2015 nei confronti di Romagnosi Cosimo per il reato di cui
all’art.416 bis c.p.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo l’erronea
applicazione dell’art.416 bis c.p. ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) c.p.p. per aver
il Tribunale associato al titolo privativo della libertà personale del Romagnosi
argomenti non confacenti al testo delle disposizioni in materia di valutazione dei
gravi indizi di colpevolezza. L’accusato risente infatti del frutto di alcuni specifici
monologhi di cui si sarebbero resi protagonisti propalanti più o meno motivati
alla delazione in quanto seriamente compromessi dalla sottoposizione a processo
da parte della Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria; il Tribunale della
libertà si è affidato interamente a tali propalazioni, trattandole come fatti
realmente accaduti, e si è limitato ad avallare acriticamente il coinvolgimento del
Romagnosi in affari di quella stessa “ndrind’ che secondo l’accusa sarebbe stata
rappresentata nell’area della Maria di Gioia Tauro da altro suo coindagato.
Neppure ci si è posti, poi, la domanda in merito all’esistenza di rapporti che il
Petrolio avrebbe mai intrattenuto con il Romagnosi all’epoca successiva alla loro
reciproca carcerazione.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.
3. Il limite del sindacato di legittimità – inteso nel senso che alla Corte di
cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del
giudizio di legittimità ed ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito
abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto alle scelte in
concreto effettuate – non può che riguardare anche i provvedimenti cautelari,
essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in particolare,
prima del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura o la modifica
della stessa e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o dell’appello,
valutare “in concreto” la sussistenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

cautelari, e rendere un’ adeguata e logica motivazione sui parametri normativi
previsti, per formulare la prognosi di pericolosità. Tanto premesso, rileva il
Collegio che le doglianze del ricorrente, laddove censurano la congruità e
illogicità dell’argomentare del giudicante, rispetto alla ritenuta gravità indiziaria,
non possono trovare accoglimento, in quanto prive della specificità, prescritta
dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità
manifeste.

puntualmente illustrato nell’ordinanza impugnata il quadro indiziario emerso dalla
complessa attività di indagine, rilevando che il Romagnosi era stato coinvolto nel
procedimento c.d. Conchiglia, nell’ambito del quale era stato condannato, in via
definitiva, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, ed
evidenziando che le risultanze specificamente emerse nell’ambito dell’odierno
procedimento hanno poi consentito di accertare come il tempo trascorso non
abbia mutato le caratteristiche del suo agire per conto della cosa Piromalli.
Plurimi sono infatti gli elementi indiziari, puntualmente richiamati dal Giudice
della cautela e dal Tribunale adito in sede di riesame che riguardano la posizione
del Romagnosi e ne attestano l’intraneità con posizione di primario rilievo
nell’ambito del sodalizio di stampo mafioso (v. le dichiarazioni dei collaboratori
Mesiani, Petrolio, Russo, Labate, nonché le intercettazioni di conversazioni tra
presenti tra Guinicelli Carlo e Pedullà Rosanna, nel corso della quale il Guinicelli
affermava esplicitamente che era intenzione del Romagnosi ingerirsi nell’azienda
Ecorad e commentava l’attegiamento mafioso del suo estorsore, raccomandando
alla sua ex moglie di non riferire quanto aveva appreso alle Forze dell’ordine).
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616
cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la
parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost.
sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento
euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Inoltre, poiché
dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,
deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa
al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché
provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

4.Con ampia e logica motivazione il Tribunale del Riesame ha

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa
delle ammende. Si provveda ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Così deliberato in camera di consiglio, il 13.12.2017
a motivazione semplificata.
l’ere estensore
Cervad
.r226 0

Il Presidente
Piercamillo Davigo

Sente

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