Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18746 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18746 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI MICELI PIETRO, nato il 05/01/1981, contro la sentenza del 21/06/2012 della
Corte di Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;

FATTO e DIRITTO

1. Di Miceli Pietro – condannato alla pena di mesi sette di reclusione per i
reati di cui agli artt. 337 – 582 cod. pen., previa concessione delle attenuanti
generiche equivalenti alla contestata recidiva – ha proposto ricorso per
cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo la mancata esclusione della
recidiva e l’eccessività della pena in relazione alla tenuità dell’episodio e della
personalità di esso ricorrente delle quali la Corte non aveva adeguatamente
tenuto conto.

2. Il ricorso è inammissibile essendo la censura manifestamente infondata.
Infatti, il motivo di appello con il quale era stata chiesta l’esclusione della
recidiva, è stato rigettato con motivazione amplissima – e quindi incensurabile –

Data Udienza: 06/04/2018

avendo la Corte stigmatizzato la pericolosità sociale del ricorrente non solo per i
gravi e reiterati reati di cui si era reso colpevole prima dell’episodio di cui al
presente processo, ma anche di altri reati commessi successivamente.
Stessa cosa dicasi per la pena che la Corte Territoriale ha ritenuto equa
essendo stata inflitta in misura poco oltre il minimo edittale.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché

valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 06/04/2018
Il Consigliere est/pnsore

.\\
Il rresidente

Geppino Rago ( GioA ni •iotallevi

al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e

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