Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18745 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18745 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MONACO MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TUVERI ROMANO nato il 25/12/1970 a DESULO
avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, con sentenza in data
09/03/2017, riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE DI NUORO, in
data 4/7/2014, condannava TUVERI ROMANO in relazione al reato di cui all’ art.
648 CP
1. Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato deducendo la
violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. La Corte avrebbe
riformato la sentenza di assoluzione del giudice di primo grado utilizzando la
testimonianza indiretta resa dall’ufficiale di polizia giudiziaria che ha riferito quanto
appreso da una persona informata dei fatti sentita nel corso delle indagini. La
Corte, non procedendo all’audizione dello stesso ed attribuendo un particolare
valore ad una perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria un anno dopo i fatti,
sarebbe pervenuta ad una conclusione errata.

Data Udienza: 06/04/2018

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il motivo è infondato.
Il ricorrente deduce l’inutilizzabilità della testimonianza indiretta resa dal
teste Fronteddu che ha riferito delle dichiarazioni dallo stesso assunte, nella qualità
di ufficiale di polizia giudiziaria, dalla persona informata dei fatti Matteo Morreddu.
Tali dichiarazioni, come rilevato dal ricorrente ed anche riconosciuto dal
primo giudice, sono in effetti inutilizzabili ai sensi dell’art. 195, comma 4 cod. proc.

La ritenuta inutilizzabilità impone a questa Corte, in applicazione del criterio
c.d. di resistenza, di valutare se tale prova sia decisiva per la coerenza complessiva
della motivazione e per la dichiarazione di responsabilità (Sez. 2, n. 30271, del
11/5/2017, Rv 27030; Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678; Sez. 6, n.
18764 del 5/2/2014, Rv 259452).
Il provvedimento impugnato, diversamente da quanto sostenuto dal
ricorrente che si era peraltro limitato ad indicazioni sul punto di carattere generico,
invero, non si fonda su tale elemento quanto, piuttosto, sulla decisiva circostanza
rappresentata dall’esito della perquisizione effettuata nell’abitazione dell’imputato.
Nella sentenza, infatti, la Corte evidenzia come decisivo il diverso elemento
costituito dall’esito stesso della perquisizione -nel corso della quale è stata reperita
la scheda sim utilizzata con il telefono oggetto di furto- e sottolinea “la mancanza
di alcuna giustificazione da parte del prevenuto (mai fornita neppure in questo
grado di giudizio)”.
Tale motivazione, escluso il riferimento alla prova di cui il ricorrente
lamenta l’inutilizzabilità, appare congrua, logica ed adeguata e le conclusioni cui è
pervenuto il giudice di merito sono coerenti con gli elementi legittimamente
acquisiti nel corso del processo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 06/04/2018
Il Consigli
MARCI

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DEposiT.e.TO IN CANCELLERIA

SECONDA SEZIONE PENALE,
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