Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18744 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18744 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1.

NIGRELLI CALOGERA, nata il 01/02/1974;

2.

SANSONE MAURIZIO, nato il 05/09/1969;

contro la sentenza del 07/03/2017 della Corte di Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio;
udito il difensore, avv. Giuseppe Guttadauria (per entrambi i ricorrenti), che ha
concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

FATTO e DIRITTO

1. Nigrelli Calogera e Sansone Maurizio, a mezzo dei rispettivi difensori,
hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo
entrambi la violazione dell’art. 592/4 cod. proc. pen. per non avere la Corte
Territoriale – pur avendo confermato la sentenza di assoluzione nei loro confronti
pronunciata dal giudice di primo grado – condannato le parti civili che avevano
impugnato la sentenza di assoluzione, al pagamento delle spese processuali
sostenute da essi ricorrenti.

Data Udienza: 06/04/2018

t

2. I ricorsi sono fondati.
Risulta dalla sentenza impugnata che i ricorrenti – tratti a giudizio per i reati
di cui all’art. 643 cod. pen. (capi sub a-b) – furono assolti, nel giudizio di primo
grado, perché il fatto non sussiste dall’imputazione sub a), mentre fu dichiarato
non doversi procedere per estinzione del reato sub b) per intervenuta
prescrizione.
Le sole costituite parti civili impugnarono la sentenza di primo grado, ma la
Corte Territoriale confermò la sentenza impugnata condannando le suddette

fra le parti le spese le ulteriori spese del giudizio».
Ora, nel caso in cui l’impugnazione proposta dalla sola parte civile contro la
sentenza di assoluzione dell’imputato non sia stata accolta, la giurisprudenza di
questa Corte – in relazione al regolamento delle spese fra le parti – è ferma nel
ritenere che il giudice ha l’obbligo di condannare la parte civile al pagamento
delle spese del processo, proprio perché l’art. 592/4 cod. proc. pen. non
contempla la possibilità di compensazione totale o parziale delle spese: SSUU
41476/2005 Rv. 232165; Cass. 25265/2017 Rv. 270485.
Di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte
in cui ha statuito la compensazione totale delle spese sostenute dagli imputati
nel giudizio di appello promosso dalle parti civili, e costoro vanno condannate al
pagamento delle suddette spese, condanna che questa Corte ritiene di effettuare
direttamente ai sensi dell’art. 620 lett. L) cod. proc. pen., anche perché la
liquidazione delle spese è stata richiesta espressamente dai ricorrenti nelle
conclusioni che hanno depositato.
P.Q.M.
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito la
compensazione totale delle spese tra le parti, statuizione che elimina;
CONDANNA
le parti civili La Piana Maria Concetta, Fiorella Vincenzo e Fiorella Antonino alla
rifusione delle spese sostenute in grado di appello dagli imputati Nigrelli Calogera
e Sansone Maurizio che liquida in C 1.000,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva a
favore di ciascuno imputato, nonchè quelle del presente grado di giudizio che
liquida in C 3.015,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva a favore di ciascuno
imputato.
Così deciso il 06/04/2018
idente

Il Consigliere gdensore
Geppino Ragò/

Gio

Diotallevi

parti civili al pagamento delle spese processuali, ma compensando «interamente

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