Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18743 del 06/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18743 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MONACO MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MASSIMINO AGATINO nato il 08/06/1974 a CATANIA

avverso la sentenza del 06/06/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO
La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 06/06/2017,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in
data 17/11/2016, nei confronti di MASSIMINO AGATINO confermava la condanna
in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro.

1. Propone ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore,
deduce i seguenti motivi.
1.1 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 63,
comma 4, cod. pen. per il doppio aumento di pena per le circostanze aggravanti
di cui all’art. 628 comma 3, n. 1 e 3-quionques cod. pen. La difesa rileva che la

Data Udienza: 06/04/2018

pena edittale prevista dall’art. 628, comma 3, cod. pen. riguarda l’ipotesi di rapina
pluriaggravata e che, quindi, le aggravanti specificamente previste non possono
essere considerate singolarmente e determinare ulteriori aumenti di pena.
1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’istituto della
continuazione. La Corte, senza evidenziare l’iter logico argomentativo seguito,
avrebbe operato degli aumenti di pena in continuazione sproporzionati (l’aumento
di pena per le lesioni sarebbe addirittura superiore al minimo edittale previsto per
l’art. 582 cod. pen.).

concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte, trincerandosi dietro
clausole di stile, non avrebbe preso in considerazione gli argomenti della difesa e
conseguentemente omesso una effettiva motivazione sul punto.
1.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di cui
all’art. 133 cod. pen nella determinazione della pena. La valutazione degli elementi
previsti dall’art. 133 cod. pen. effettuata dalla Corte sarebbe parziale ed
incompleta e la conclusione “eccessivamente punitiva”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il calcolo operato dalla Corte in relazione al reato commesso nel maggio
2016 è corretto.
In presenza di più aggravanti di cui all’art. 628 comma 3 cod. pen., infatti,
prima della nuova formulazione del comma 4 introdotta con la L. 103/2017, la
pena andava calcolata apportando tanti aumenti quante erano le aggravanti
ulteriori alla prima, necessaria a determinare la pena base ai sensi del terzo
comma.
Il “doppio” aumento era errato solo nel caso in cui le circostanze erano
raggruppate nel medesimo numero (cfr. Sez. 2, n. 41004 del 06/07/2011, Rv.
251372: “per il delitto di rapina, in presenza di più aggravanti ad effetto speciale
trova applicazione il meccanismo di cui all’art. 63 c.p., comma 3 e 4. Tuttavia va
precisato che quando sono contestate le circostanze che, nella formulazione
dell’articolo di legge, sono sistematicamente raggruppate nello stesso numero 2)
in cui si suddivide il capoverso, (che, sotto lo stesso numero raggruppa la
circostanza delle più persone riunite, del travisamento e dell’uso delle armi), si
deve far luogo ad un unico aumento”).

2

1.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La quantificazione operata dal giudice di merito non è in censurabile in
questa sede poiché in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non
sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo
sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base
(Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, RV. 270361; Sez. 4, n. 23074 del 22/11/2016,
RV 270197; Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016, RV 268451; Sez. 5, n. 29847 del

In questo caso, peraltro, la Corte, con specifica motivazione, ha indicato le
ragioni per le quali ha ritenuto che gli aumenti fossero stati correttamente
calcolati.

1.3 II terzo motivo introduce censure in fatto, inammissibili in sede di
legittimità.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis
cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di
talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere
sindacata in cassazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, RV 259899; Sez. 6, n.
34364 del 16/06/2010, RV 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, RV 242419).
Nel caso di specie la motivazione della Corte, a fronte della specifica doglianza
della difesa, evidenziando i precedenti dell’imputato, la “gravità ed efferatezza
quale manifestata sotto il profilo oggettivo della violenza praticata alle pp.00
è congrua ed articolata e, quindi, idonea a far emergere in misura sufficiente la
valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato
ed alla personalità del reo. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche,
peraltro, può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo
dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri,
disattesi o superati da tale valutazione ed è, quindi, sufficiente il diniego anche
soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene
formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua
personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, RV 265826; n. 3609 del 18/01/2011,
RV 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, RV 248737).

1.4 Anche la doglianza contenuta nel quarto ed ultimo motivo è
manifestamente infondata.
La Corte ha complessivamente valutato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
e le conclusioni cui è pervenuta non sono censurabili in sede di legittimità.

3

30/04/2015, RV 264551).

Come già affermato in numerose precedenti decisioni, infatti, va qui
ribadito che: “La specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena

irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa»
o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità
a delinquere” (Sez. 2, n. 35245 del 26/6/2009, Rv 245596).

pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/04/2018

Il Consigli-ffe
MARC

– ensore

1,-,401.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA