Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18742 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18742 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: AIELLI LUCIA

Sentenza
nella causa penale promossa da:
Gadaleta Michele nato a Cerignola il 23/8/1975;
Gallo Teodato nato a San Giovanni Rotondo il 22/9/1993;
Sciancalepore Salvatore nato Cerignola il 24/1/1990;
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 3/5/2017;
visti gli atti , la sentenza impugnata ed i ricorsi ;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Elisabetta Ceniccola che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. Ubaldo Papalia per Sciancalepore Salvatore che si è
riportato ai motivi di ricorso .

Premesso in fatto
Gadaleta Michele, Gallo Teodato e Sciancalepore Salvatore ricorrono
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 27/11/2015, che in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Trani, aveva rideterminato la pena inflitta

Data Udienza: 06/04/2018

in ordine ai reati di rapina ( consumata e tentata) e furto ( consumato e
tentato), loro rispettivamente ascritti, chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., deducono Gadaleta la violazione di
legge in relazione all’art. 133 c.p., non avendo il giudice d’appello, nella
determinazione della pena, effettuato una valutazione integrata del fatto e della
personalità dell’imputato; Gallo la nullità della sentenza per omessa motivazione
in ordine alla richiesta difensiva di concedere il beneficio della sospensione
condizionale della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti

contestate aggravanti; lo Sciancalepore si duole dell’eccessività della pena avuto
riguardo ai parametri di cui all’art. 133 c.p.

Considerato in diritto

1.

I ricorsi sono inammissibili ad eccezione di quello proposto da Gallo

Teodato che è parzialmente ammissibile .
2.

Va premesso che gli imputati in sede di appello hanno rinunziato ai

motivi di ricorso ad eccezione di quelli sul trattamento sanzionatorio, su tale
punto, dunque, si è soffermata la Corte di merito che con motivazione
congrua ed esaustiva, rispettosa dei parametri di cui all’art. 133 c.p., ha
sottolineato la componente oggettiva e soggettiva della dosimetria della pena
evidenziando da un lato la gravità dei reati, dall’altro la personalità dei rei
desunta da gravi e specifici precedenti penali. Tale valutazione degli elementi
di fatto poiché non intrinsecamente illogica e conforme ai dati processuali ,
non si presta a censure in sede di legittimità.
3.

Quanto al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche ed

aggravanti, in termini di equivalenza e non di prevalenza come voluto dai
ricorrenti, la Corte territoriale ha ritenuto di non potere concedere le
attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, in
ragione della gravità dei reati e della pericolosità degli imputati e detto
giudizio non appare censurabile in questa sede, dovendosi ribadire oltre a
quanto più sopra indicato, che in tema di concorso di circostanze, il giudizio
di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice,
nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 c.p. , scelga la
soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti,
ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in
concreto ( Sez. 2 n. 31531/2017, Rv. 270481; Sez. Unite 10713/2010, rv.
245931).

generiche in regime di prevalenza ( non semplicemente di equivalenza) sulle

4.

Quanto infine alla dedotta carenza motivazione in ordine alla richiesta del
beneficio della sospensione condizionale della pena, avanzata in grado di
appello dal ricorrente Gallo, il ricorso è fondato.

5.

Va infatti ribadito che nel caso in cui l’imputato abbia chiesto con specifico
motivo d’appello, la concessione della sospensione condizionale della pena e
il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo
qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata
in parte qua per difetto assoluto di motivazione (Sez. 6, n. 26539 del 9

6.

Va altresì precisato che, ad avviso de Collegio, l’annullamento deve essere
disposto senza rinvio, potendo il predetto beneficio essere direttamente
accordato in questa sede trattandosi di imputato incensurato e non risultando
dagli atti cause ostative alla sua concessione. Sul punto, invero, si registrano
orientamenti difformi : da un lato la giurisprudenza che ritiene che, in tal
caso, la sentenza impugnata, debba essere annullata, parzialmente, con
rinvio, in quanto la concessione di tale beneficio involge valutazioni di merito,
anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell’art. 164 c.p., che
sono sottratte al giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 44891/2015 ; Rv. 265481;
Sez. 4, 41988/2017, Rv. 270932), dall’altro l’indirizzo che invece ritiene che
la sentenza debba essere annullata senza rinvio, potendo il predetto beneficio
essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge
(Sez. 5, n. 44891/2015 ; Rv. 265481, Sez. 5, n. 21049/04, Maurelli, Rv.
229233) . Tale opzione interpretativa appare maggiormente condivisibile
anche alla luce del disposto dell’art. 620 lett. I ) c.p.p. Detta norma nella
attuale formulazione, introdotta dall’art. 1, comma 67, legge 23 giugno 2017,
n. 103, prevede la possibilità dell’annullamento senza rinvio «se la corte
ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di
merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui
ritiene superfluo il rinvio». Il raffronto con il previgente testo normativo
evidenzia in primo luogo come la struttura della norma non sia
sostanzialmente mutata nella individuazione di due ipotesi residuali di
annullamento senza rinvio. Le seconda di esse, nella successione del testo,
reitera il richiamo della normativa precedente a «ogni altro caso in cui la
corte ritiene superfluo il rinvio». L’altra fattispecie residuale, invece, è ora
significativamente introdotta dal riferimento alla necessità che la Corte di
cassazione ritenga di «poter decidere» sulla base egli accertamenti di fatto
già contenuti negli atti per cui l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato è praticabile ove le necessarie determinazioni possano essere

giugno 2015, Ciancio, Rv. 263917).

assunte, in sede di legittimità, alla luce dei risultati degli accertamenti in fatto
esposti nei provvedimenti di Merito. In questa prospettiva ermeneutica
delineata dalle Sezioni Unite (sent. n. 3464 del 30/11/2017 Rv. 27183 ),
deve affermarsi che il beneficio della sospensione condizionale della pena, sul
quale il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi, possa essere
accordato dal giudice di legittimità , avuto riguardo alla valutazione degli
elementi di fatto contenuta nella sentenza impugnata e tenuto conto dei limiti
di pena di cui all’art. 164 c.p. ponendosi la deliberazione nell’ambito della

legittimità .
7.

Nel caso di specie la Corte di appello ha circoscritto il giudizio negativo con
riferimento alle personalità dei correi (e non del Gallo) ed ha sensibilmente
ridotto la pena a lui inflitta, rispetto al primo grado; inoltre dall’esame del
certificato penale risulta che il ricorrente è stato condannato per due reati poi
depenalizzati pertanto, alla luce di tali valutazioni di fatto, contenute nella
sentenza impugnata, deve ritenersi possibile concedere il beneficio richiesto,

8.

Le considerazioni sopra esposte impongono di annullare senza rinvio la
sentenza impugnata limitatamente alla omessa concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena nei confronti di Gallo Teodato, che
accorda, di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso dello stesso Gallo ed
inammissibili i ricorsi di Gadaleta Michele e Sciancalepore Salvatore che
vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 2.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a Gallo
Teodato , che concede. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Gadaleta Michele e Sciancalepore
Salvatore che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende
Roma, 6/4/2018

Il Consigliere estensore
ucia Aielli

Il
Gio

dente
Di•talle

“discrezionalità vincolata” riconosciuta dalla nuova norma al giudice di

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