Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18741 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18741 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

Data Udienza: 06/04/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da
MONTERVINO ANTONIO, nato il 17/03/1992, contro la sentenza del 27/03/2017
della Corte di Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore, avv. Rosario Orlando, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

FATTO e DIRITTO

1. Montervino Antonio – condannato, con doppia conforme, per i reati di
rapina aggravata, lesioni e sequestro di persona – a mezzo del proprio difensore
ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo la
violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per avere la Corte ritenuto la colpevolezza
dell’imputato, in ordine ai reati ascrittigli, sulla base delle sole dichiarazioni della
persona offesa che, però, per modalità con le quali erano state rilasciate (solo
nell’ultima delle tre versioni rese aveva affermato di avere riconosciuto
l’imputato, dalla voce, come uno dei due rapinatori) avrebbero dovuto essere
ritenute inattendibili. D’altra parte, la motivazione addotta sul punto dalla Corte

A

Territoriale (secondo la quale la reticenza della persona offesa si spiegava con il
timore di ritorsioni), era manifestamente illogica.

2. Il ricorso è inammissibile essendo la censura manifestamente infondata.
Risulta dalla sentenza impugnata che lo stesso imputato, nel corso
dell’interrogatorio di garanzia reso in data 22/01/2016 — pienamente utilizzabile
stante il rito abbreviato scelto – «aveva reso ampia e piena ammissione di
responsabilità in ordine a tutti i reati contestatigli nelle imputazioni cautelari,

criminosa» (pag. 3 sentenza impugnata): sul punto va dato atto che il ricorrente,
in questa sede, ne verbum quidem.
Quanto, poi, alla censura dedotta con il presente ricorso, questa Corte
osserva che la questione dell’inattendibilità della persona offesa ha costituito
oggetto di ampio dibattito processuale (cfr pag. 4 sentenza impugnata in cui la
Corte riporta i motivi di appello identici a quelli riproposti in questa sede), alle
quali la Corte territoriale, dopo avere ricostruito i fatti (pag. 6 ss della sentenza
impugnata) ha dato una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di
natura fattuale e logica (dichiarazioni del figlio della persona offesa; confessione
piena dello stesso imputato; rilievi effettuati dai Carabinieri nell’immediatezza dei
fatti e lesioni pienamente compatibili con le dichiarazioni della persona offesa),
disattendendo, quindi, la tesi difensiva riproposta in modo tralaticio nuovamente
in questa sede di legittimità.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità,
carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura,
essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su una nuova rivalutazione di
elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata manifestamente
infondata.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA

2

senza effettuare alcun distinguo né dichiararsi estraneo ad una parte dell’azione

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 06/04/2018
Il Consigliere estensore

residente

Geppino Rago

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41P

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