Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1874 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1874 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIANI VINCENZO N. IL 27/11/1958
avverso il decreto n. 5246/2010 GIP TRIBUNALE di BARI, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

L

OSSERVA
Siani Vincenzo , in qualità di persona offesa , ricorre per cassazione avverso il
provvedimento di revoca del decreto di archiviazione datato 13-4-12, emesso il 95-12 dal Gip del Tribunale di Bari , nel procedimento a carico di Di Palo Francesco
Il ricorrente deduce violazione degli artt 408, 409 e 414 cpp e abnormità del
provvedimento di revoca in disamina, non essendo prevista dal sistema la revoca di
argomenta in merito all’interesse a ricorrere ,rappresentando che esso risiede nel
fatto che il Siani , se non venisse annullato il provvedimento impugnato, si vedrebbe
opposta la validità della richiesta di archiviazione del 17-5-12, rispetto alla quale egli
non ha presentato opposizione.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse . Come è noto, requisito di
ammissibilità di qualsiasi impugnazione è l’interesse richiesto dall’art 568 co 4 cpp.
Quest’ultimo è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto
dell’impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso
l’eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa
per l’impugnante ( cfr. ,ex plurimis, Cass. Sez I, 17-10-2003, n 47496, Arch n. proc.
Pen 2004, 217). Nel caso in disamina, l’accoglimento del ricorso non apporterebbe
alla sfera giuridica del ricorrente alcun vantaggio concreto ed attuale. Viceversa
concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell’interesse ad
impugnare ( Cass. Sez VI, 21-4-2006 n 24637, C.E.D. Cass., n. 234734).11 pregiudizio
alla sfera giuridica del ricorrente non deriva infatti dal provvedimento di revoca del
decreto di archiviazione, emesso il 9 -5-12, bensì dall’avvenuta emissione di tale
decreto in data 13-4-12 nonostante fosse stato emanato il 27-10-10 l’ordine di
formulare l’imputazione . Anzi il provvedimento di revoca impugnato, rimuovendo
una pronuncia indubbiamente pregiudizievole per la persona offesa, costituisce
statuizione a favore di quest’ultima. A ciò aggiungasi che il decreto di archiviazione
in data 13-4-12 è stato annullato senza rinvio da questa Corte, con sentenza del 69-12, che ha trasmesso gli atti al Gip per l’ulteriore corso onde il provvedimento di
revoca impugnato rimane privo di concreta efficacia.Ragion per cui un eventuale
annullamento di esso, a seguito di accoglimento del presente ricorso, non
produrrebbe alcuna sostanziale modificazione della realtà giuridica. La sede per far
valere le ragioni della persona offesa è quindi rappresentata dall’ulteriore corso
della procedura di fronte al Gip , a seguito della sentenza di questa Corte in data 69-12.

un decreto di archiviazione, Con memoria presentata il 9-11-12, il ricorrente

Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro
cinquecento.
Così deciso in Roma il 29-11-12 .

PQM

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