Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18739 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18739 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MASCHERETTI GIUSEPPE nato il 11/04/1951 a STEZZANO

avverso la sentenza del 11/03/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11/03/2016 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della
sentenza in data 19/05/2004 emessa dal Giudice per l’ udienza preliminare del Tribunale di
Brescia, assolveva MASCHERETTI Giuseppe dai reati di rapina aggravata e ricettazione
aggravata di cui ai capi a) e c), dichiarava non doversi procedere per il reato di lesioni di cui al
capo g) perché estinto per prescrizione, confermava la affermazione di responsabilità in ordine
agli ulteriori reati contestati di rapina aggravata e ricettazione aggravata di cui ai capi d) ed f),
rideterminando la pena.

1

Data Udienza: 22/03/2018

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ imputato, a mezzo
difensore, formulando un unico motivo di censura con il quale lamenta violazione di legge
nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto il
ragionamento della corte, in punto di rilevanza delle dichiarazioni dei testi e della valenza della
sua iniziale identificazione fotografica quale autore della rapina, era palesemente illogico e
contraddittorio, in assenza di ulteriori elementi di riscontro.
Deduce che, inizialmente, solamente due testi in sede di individuazione fotografica

certezza al riguardo, certezza del tutto fugata nel corso dell’ incidente probatorio in occasione
del quale erano emersi i limiti di tale identificazione, osservando che la corte territoriale aveva
disatteso in modo apodittico ed illogico le censure formulate sul presupposto, erroneo, che la
minor certezza degli atti ricognitivi era da ricondurre esclusivamente al decorso del tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato atteso che
le censure proposte vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa
sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in
esame dalla corte territoriale.

2. Occorre, invero, evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al
giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).
2.1. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova
è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al
proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi
probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi,
quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di
legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di
legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del
giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa
contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n.
20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
3. La corte territoriale, nel confermare le argomentazioni della sentenza di primo grado
e nel disattendere la medesima censura afferente la non attendibilità del riconoscimento
operato dai testi, ha precisato che le risultanze dell’ incidente probatorio aveva finito per
2

avevano riconosciuto il MASCHERETTI quale autore della rapina, senza però esprimere alcuna

rafforzare la pregnanza probatoria delle individuazioni fotografiche dell’ imputato effettuate in
epoca più prossima ai fatti.
3.1. E’ stato, in generale, condivisibilmente, affermato che il giudice di merito può trarre
il proprio convincimento da ogni elemento probatorio o indiziante e, quindi, anche da
ricognizioni informali e da riconoscimenti fotografici, che vanno tenuti distinti dalla ricognizione
personale prevista dall’art. 213 cod. proc. pen. Egli, pertanto, nell’ambito dei poteri
discrezionali di valutazione che l’ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore

fotografico, costituente accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non
tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, i quali consentono il ricorso non solo
alle cosiddette prove legali ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché non acquisiti in
violazione di specifici divieti (Sez. 4, n. 4580 del 05/04/1996 – dep. 04/05/1996, Perez, Rv.
20466101).
3.2. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in
questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra,
le censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi,
di mero merito, appaiono del tutto infondate.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore
della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2018

II consigliere estensore

II presidente

indiziante o probatorio all’identificazione dell’autore del reato mediante riconoscimento

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