Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18738 del 22/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18738 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIANCHI GINO nato il 07/02/1949 a CAPANNORI

avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso
per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27/09/2016 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Vicenza in data 28/09/2015, assolveva BIANCHI Gino dal reato di
ricettazione (capo a), confermava l’ affermazione di responsabilità in ordine agli ulteriori reati
contestati di tentata truffa (capo b.), truffa (capo d.) e sostituzione di persona (capi c. ed e.),
rideterminando la pena.

1

Data Udienza: 22/03/2018

2. Avverso la suddetta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, propone
ricorso per deducendo due motivi:
– primo motivo: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’ eccessivo
aumento di pena ex art. 81 cod. pen.
Assume che la corte territoriale, nel rideterminare la pena, individuando quale reato più
grave quello di cui al capo d (truffa consumata), aveva stabilito un aumento di pena per il
reato di cui al capo b) (truffa tentata) ben maggiore di quello fissato dal primo giudice, così

– secondo motivo: difetto di motivazione in ordine alla conferma della affermazione
della penale responsabilità quanto agli altri reati contestati.
Assume che difettava ogni dimostrazione della condotta truffaldina contestata in quanto
mancava la prova degli artifici e raggiri non risultando che il BIANCHI fosse consapevole della
chiusura del conto corrente sul quale erano stati tratti gli assegni consegnati in occasione della
condotta contestata e non era stato dimostrato in alcun modo che egli fosse, comunque, a
conoscenza della “non solvibilità” dei titoli consegnati.
Lamenta che, del pari, mancava la prova dei reati di cui all’ art. 494 cod. pen.
dovendosi ritenere che il denunziante era incorso in errore allorquando aveva riferito che l’
odierno imputato si era presentato falsamente come il signor “Iadalora” non considerando che,
peraltro, lo Iadalora aveva rilasciato al ricorrente un’ ampia procura per contrarre a suo nome.

3. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che, secondo quanto statuito dalle
S.U., non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice
dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la
regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di
quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento
maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena
complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 – dep. 14/04/2014, C, Rv.
25865301).,
Dal momento che è solo “la pena finale” che “non deve essere superata” dal giudice del
gravame, la sentenza appare immune da censure avendo la corte territoriale, determinato la
pena nella misura indicata, comunque inferiore a quella irrogata in primo grado.

4. Osserva il collegio, quanto al secondo motivo, che il ricorrente ha riproposto censure
già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello e sulle quali la Corte territoriale ha
esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei
giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse
e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In
tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello
2

incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’ art. 597 cod. proc. pen.;

di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne’ quello di
“rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito
esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di motivazione è stato
esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi
offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo
logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione
non è censurabile in sede di legittimità.

adeguata, non censurabile in questa sede, delle ragioni per le quali ha affermato la
responsabilità dell’imputato ritenendo che le modalità delle vicende confermavano la
sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reati contestati, apparendo evidente la
condotta truffaldina dell’ imputato il quale ebbe a spacciarsi per altro soggetto (Angelo
Iadarola, titolare di una gioielleria e, quindi, soggetto maggiormente affidabile quanto all’
acquisto di preziosi oggetto della trattativa con la persona offesa) ed ad offrire alla vittima del
raggiro rassicurazioni quanto al buon fine dei titoli dati in pagamento, facendosi consegnare
una partita di gioielli di ingente valore (pari ad euro 24.000,00) a fronte del pagamento di
bonifico di modesto importo e successivamente si recò dalla persona offesa per ottenere altra
partita di gioielli, tentativo rimasto infruttuoso per la reazione della vittima, condotte
riconosciute, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, idonee a comprovare
univocamente le condotte contestate al ricorrente.
Risulta, ancora, acclarato sulla scorta di quanto chiaramente riferito dalla persona offesa
che l’ imputato si è spacciato per altro soggetto, rientrando tale condotta – certamente
inquadrabile nell’ ipotesi di cui all’ art. 494 cod. pen. – nel suo complessivo intento
fraudolento.
5.2. Va, infine, evidenziato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo
sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il
giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta
tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 – dep.
25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

6. In punto di diritto va, quindi, rilevato che la condotta posta in essere dall’ imputato
rientra, anche sotto il profilo psicologico, nell’ipotesi della truffa contrattuale che, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è configurabile allorché l’agente pone
in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in
inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non
sarebbe stato dato. La successiva inadempienza, pertanto, non costituisce illecito civile, ma la
conclusione dell’attività criminosa:

ex plurimis Cass. /1980 Rv. 148455 – Cass. /2008 Rv.

242296. Nella truffa contrattuale, poi, l’elemento che imprime al fatto della inadempienza il
carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale
3

5.1. Orbene la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione logica, congrua e

di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla
stipulazione del negozio in virtù dell’errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel
contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria: (Cass. /1981 Rv. 149803 – Cass. /1983
Rv. 164164), apparendo, quindi, pienamente integrate in relazione agli artifici e raggiri posti in
essere dal Bianchi le condotte di tentata truffa e truffa consumata contestatigli.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa
sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le

mero merito, appaiono del tutto infondate.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore
della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2018

H consigliere estensore

H presidente

censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA